Commercio di beni usati - casellario con reati dpr 309/1990

Buongiorno,
nell’ambito dei controlli su una SCIA per un vicinato non alimentare, nel quale si vendono anche beni usati, è pervenuto casellario giudiziale per il titolare, recante le seguenti iscrizioni:
1.DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN CONCORSO Art. 110 C.P., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309
2.CESSIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110 C.P., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309
3.CESSIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI CONTINUATO IN CONCORSO Art. 81, 110 C.P., Art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N. 309
E’ stata concessa la sospensione condizionale della pena ex art. 163 cp, cosa che conferma il possesso dei requisiti morrali ai sensi dell’art. 71 Dlgs 59/2010 (comunque, le pene detentive sospese erano inferiori ai 3 anni).
Vendendo anche beni usati, mi è venuto il dubbio dell’ostatività delle condanne ai sensi del TULPS, ma credo che nel caso di specie non ci siano problemi: l’art.92 del TULPS, che cita il reato di “abuso di sostanze stupefacenti”, è riferito alle sole “licenze di esercizio pubblico” e alle “autorizzazioni ex art. 89”, ma non a tutte le attività assoggettate al TULPS. Aggiungerei, inoltre, che oggi non esiste un vero e proprio titolo abilitativo per la vendita dei beni usati (vista l’abrogazione dell’art. 126 TULPS), ma solo l’obbligo di tenuta del registro. Quindi, sarei portato a non considerare ostative le condanne per la vendita di beni usati.
Grazie a chi volesse dare il suo punto di vista.
Buon lavoro.

ti sei già dato la risposta. Dal 2016, la vendita di beni usati non è più sottoposta ad abilitazione TULPS. Quindi, ai fini della verifica dei requisiti morali, tali beni sono da trattare come normale commercio al dettaglio.
Il fatto che si applichi ancora la tenuta del registro (peraltro per interpretazioni a parere mio bislacche) non porta all’applicabilità dei requisiti morali TULPS.