Commercio e sala ballo

l’Ufficio commercio ha rilasciato licenza di agibilità al rappresentante legale di un’associazione culturale alla quale è stata affidata in concessione la gestione di un teatro, con contestuale estensione dell’attività di intrattenimenti musicali e teatrali a quella di sala da ballo. Nell’autorizzazione si prescrive di non consentire l’accesso ai minori di 18 anni. il rappresentante legale richiede ora la modifica dell’autorizzazione, chiedendo l’eliminazione del divieto di accesso ai minori di 18 anni. l’Ufficio commercio ha richiesto ora all’ufficio Cultura un parere per la previsione esplicita nella concessione di servizi della possibilità di utilizzo della struttura anche per attività di sala da ballo e per l’eliminazione del divieto di accesso ai minori di 18 anni. In effetti, non c’è una previsione esplicita dell’utilizzo del teatro anche per attività di sala da ballo.
Il rilascio della licenza di agibilità prescinde dalla previsione dell’utilizzo della struttura come sala da ballo? Si tratta di due procedimenti amministrativi diversi o dialogano tra loro? L’ufficio Cultura e’ competemte ad esprimersi nel merito? Che risposta si può fornire e in base a quale normativa?

La licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS è un titolo che tiene conto sia dei luoghi che delle attività svolte.
Ad esempio la licenza di agibilità rilasciata a un palazzetto per eventi sportivi non vale se si fa un concerto.
Primo aspetto è quindi la verifica di cosa è stato effettivamente “autorizzato” con la licenza art. 80 TULPS.

Poi c’è la licenza art. 68 TULPS, relativa all’attività effettivamente esercitata. In questa autorizzazione può essere previsto il divieto di accesso ai minori di anni 18, in relazione all’attività svolta e in conformità alle vigenti normative (es. sale VLT, vendita/somministrazione alcolici, night club, …).

Tuttavia parli di teatro in “concessione”, il che mi fa pensare che si tratti di un locale di proprietà del Comune. In questo caso va verificato se la limitazione era indicata nel bando (e quindi se una modifica di fatto potrebbe portare a un impugnazione dell’assegnazione in quanto un terzo potrebbe opporre che non ha partecipato per quel vincolo). Inoltre potrebbe anche non esserci una norma che imponga il limite all’accesso, ma sia una libera scelta della PA in cambio della concessione del bene. In questo caso va verificato con l’ufficio che ha imposto il vincolo la motivazione.

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Una cosa è capire perché c’è il limite dei 18 anni per cui non c’è una normativa generale che lo vieta. Un’altra capire per cosa è rilasciata l’agibilità ex art 80, se è stata data per eventi teatrali e musicali non è detto che possa essere usato in altro modo (i requisiti della sala da ballo sono diversi da quelli del teatro anche solo quando vai a calcolare le persone per cui puoi dare l’agibilità). Si può variare l’agibilità se vogliono adibirlo permanentemente anche a sala da ballo.
In merito alle competenze degli uffici dipende da che competenze sono state attribuite nel vostro Comune (non ovunque esiste un ufficio Cultura).

Concordo con Camilla e Alberto.
L’art. 80 TULPS è qualcosa di “tecnico” e guarda alla sicurezza. Si applica anche quando non si applica l’art. 68, vedi, ad esempio cinema e teatri (vedi l’art. 164 del d.lgs. n. 112/1998). L’art. 80 TULPS contempla le condizioni di sicurezza in modo specifico. Se un locale è agibile come teatro non lo come discoteca. Non comprendo la ratio del divieto ai minori: dipende dalla rappresentazione mica dl luogo

Ma quindi per un cinema non si rilascia l’autorizzazione ai sensi dell’art 68 tulp ma solo ai sensi dell’art 80? Perché in impresa in un giorno sotto cinema c’è anche la possibilità di presentare richiesta licenza. Grazie

La legge conta di più di quello che un programmatore ha scritto sul portale :blush: L’ho detta in modo enfatico ma è così. Il portale non è fonte del diritto. L’abrogazione che ho citato è cogente a tutti gli effetti fin dal 1998.

Ok. Mi scusi ma devo chiarirmi le idee per via della prossima apertura di un multisala. Hanno presentato scia per nulla osta agibilità a seguito della quale abbiamo convocato ccv . Quindi a seguito delle verifiche la licenza da rilasciare sarà solo quella non sarà necessario presentare anche scia x esercizio attività ex art 68? Corretto?

Mi pare strano una SCIA per nulla osta, è un controsenso. Immagino che vi siano più di 200 posti, quindi, sarà una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 80 TULPS.
Sì, come dici tu, è una domanda ai sensi dell’art. 80 TULPS e non ai sensi dell’art. 80 + 68. Il procedimento ex art. 68 non è pertinente e non sarà attivato.

Ho trovato un commento dell’epoca:
https://www.oocities.org/fitafvg/tulps.htm

Oggi la cosa è acclarata in modo univoco e pacifico

Grazie davvero! Ora ho decisamente le idee più chiare. L’art 68 subentrerebbe se in quei locali facessero un pubblico spettacolo temporaneo diverso da quello per cui è stata dato nulla osta .