Buongiorno,
per quanto riguarda l’attività di commercio elettronico, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, ma si riferisce solo alla vendita al dettaglio in sede fissa o si può applicare anche alla vendita al dettaglio su area pubblica?
Grazie, cordiali saluti
Il d.lgs. n. 222/2016 afferma il concetto che hai indiato in modo generale (testualmente):
quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
In altre parole, quando la vendita tramite internet è effettuata senza dare via a una struttura / ramo aziendale a sé stante, allora è già abilitata con l’abilitazione dell’attività principale (che prevede la necessità del possesso degli stessi requisiti morali e professionali)
In conclusione, si puà applicare anche per il tuo caso