Buongiorno,
il Comune di Bergamo, sul proprio sito, precisa che non necessita SCIA nel caso in cui l’avvio di attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di commercio già avviata.
Chiedo se questa disposizione risulta da disposizioni normative o se trattasi di scelta organizzativa dell’Ente.
Grazie
Nives
D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA
1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).