Commercio elettronico con magazzino sede legale e magazzino due comuni diversi

Gentile Community
chiedo delucidazioni in merito ad un’attività aperta in Regione Campania
negozio di vicinato con vendita di prodotti alimentari e non alimentari
L’azienda ha sede legale in un comune in provincia di Napoli, mentre il negozio in un Comune in provincia di Salerno, a cui è stata trasmessa la scia ( comune dove è ubicato il negozio).
Nel contempo è stata fatta una scia per il commercio elettronico con magazzino in quanto si vogliono vendere i prodotti che sono collocati all’interno del negozio. La scia per l’on line è stata trasmessa al Suap dello stesso comune dove sta il negozio fisico. Ma l’Asl di competenza del territorio ha rigettato la scia affermando un difetto di giurisdizione in quanto si sarebbe dovuta trasmettere al comune della sede legale: cioè commercio elettronico senza sede fissa. Ma se si possiede un magazzino, dove viene riposta la merce in vendita, bisogna omettere l’esistenza del magazzino o indicare il magazzino che è ubicato in un comune che non è lo stesso della sede legale.

Intanto si può rilevare che la SCIA per commercio on-line non è neppure dovuta. Il d.lgs. n. 222/2016, per quanto ricco di difetti ha disposto qualche semplificazione. La tabella in allegato al d.lgs. n. 222/2016, alla voce 1.11.4 indica la “vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on-line” e, in relazione a questo, precisa: QUANDO L’ATTIVITÀ È ACCESSORIA AD ALTRA TIPOLOGIA DI VENDITA NON OCCORRE ALCUN TITOLO DI LEGITTIMAZIONE AGGIUNTIVO.

Si può aggiungere, in via generale, ai sensi del d.lgs. n. 59/2010 – vedi art. 68 – che la SCIA per il commercio on line deve essere presentata al comune dove si avvia l’attività a prescindere da dove sia ubicata la sede legale. Questo è un principio in materia di tutela della concorrenza che va sopra alla legge regionale. La tua legge regionale dà un’indicazione che non può che essere vista in modo residuale anche perché richiama la tabella del d.lgs. n. 222/2016 la quale, a sua volta, richiama l’art. 68 citato.

In ultimo la ASL è competente sull’igiene e sanità degli alimenti e non sulla SCIA per il commercio, al più può rigettare la notifica ai sensi del Reg. CE 852/04. Comunque, anche in questo caso, quello che conta è dove si trova la sede operativa con gli alimenti.

Grazie per la Sua risposta, quindi la scia trasmessa presso il comune dove è ubicato il negozio è corretto.