Commercio elettronico - dominio web

Nella Scia di commercio elettronico è obbligatorio dichiarare il sito internet. Nel caso di risposta affermativa, è possibile richiedere la conformazione della Scia nel caso in cui appunto non viene dichiarata?

Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 126/2016, i contenuti delle istanze o segnalazioni sono tipizzati dai moduli standard. Se i moduli standard non ci fossero, L’amministrazione potrebbe chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto a quanto indicato nel materiale pubblicato sul sito web istituzionale. Lì dovrebbero essere indicate anche le norma che indicano la necessità di un dato. E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Vedi l’art. 2 citato nel suo complesso. Detto questo, per il caso di specie, vige la previsione di cui all’allegato al d.lgs. n. 222/2016: lì non è previsto l’indicazione del sito web. I siti web potrebbero essere molteplici e cambiare frequentemente.

In sintesi, non ritengo che sia un dato che puoi chiedere. Se lo prevedesse la LR, direi che l’applicabilità sarebbe comunque dubbia data la previsione del d.lgs. n. 222/2016

Buongiorno, ero alla ricerca di indicazioni su una questione affine, quindi ritengo di potermi inserire in questa discussione.
Posto che nelle SCIA presentate per l’avvio di un commercio elettronica su STAR Toscana, è richiesta l’indicazione del sito internet, coloro che avviano questo tipo di attività indicano appunto domini individuali o anche siti collettivi Altri indicano i social, dalle cui pagine è possibile ormai essere rimandati a carrelli e casse virtuali per gli acquisti.
Proprio perchè l’indicazione del sito c’è, mi chiedevo se secondo voi, nell’ambito dei controlli effettuati sulla SCIA, va effettuato un qualche tipo di controllo sul sito indicato. Suppongo che la competenza non potrebbe che essere della Polizia Postale. In caso di risposta affermativa cosa andrebbe fatto verificare? Per la cronaca, appena arriva la SCIA a volte mi trovo davanti a siti in manutenzione o ancora non operativi.
Grazie mille,
un saluto.

Secondo me è un’indicazione non obbligatoria. Manca la sanzione, manca la previste legale che dà certezza all’obbligo, manca l’indicazione legale che dispone di comunicare la variazione del sito. È un po’ come chiedere al commerciante itinerante su area pubblica di indicare dove va a vendere: può andare in tutta l’UE. Allo stesso modo, il commercio tramite web può usare tutti i canali che vuole. Addirittura, se il commerciante tramite web fosse già un commerciante in sede fissa, neppure dovrebbe presentare la SCIA.

Al più può essere considerato un campo compilabile ma se il soggetto ci scrivesse “dove capita sul web”, sarebbe comunque procedibile. La polizia postale farà il suo lavoro. Il SUAP controlla requisiti morali e professionali e comunica alla CCIAA

Questo era già chiaro prima, adesso è ancora più chiaro con l’ultima modifica alla LR toscana 62/2018 apportata dalla LR 29/2022. Vedi art. 75, comma 1 della LR 62/2018

L’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggette a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività. La SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia.

“Il SUAP controlla requisiti morali e professionali e comunica alla CCIAA”…cosa intendi per “comunica alla CCIAA”?
Che il Suap deve inviare la scia alla CCIAA o comunque comunicare alla CCIAA l’avvio di questo tipo di attività oppure che il Suap deve verificare l’iscrizione al Registro Imprese?

Grazie e a presto.

Ogni tanto mi viene di citare l’art. 43-bis, comma 1 del DPR 445/2000 ma so bene che la prassi vince sulla norma. Nessuno la fa. Ora a maggior ragione con la telematica integrata dei portali regionali.
Fai finta di nulla