Commercio in forma Itinerante su aree pubbliche [Toscana]

La SCIA per attività di commercio in forma itinerante su aree pubbliche, come disciplinata dalla LRT 62/2018, abilita anche «all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago», come indicato ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. a) della stessa legge regionale.

E’ sorto quindi il dubbio se, un operatore abilitato per tale attività in forma itinerante possa o meno vendere direttamente i propri prodotti e somministrare alimenti e bevande tramite il proprio automezzo, nel corso di una festa aperta al pubblico, posizionandosi su pertinenza privata dell’immobile dove si svolge la manifestazione.

Prescindendo dalla durata della festa, che sarebbe comunque un singolo giorno, il proprietario dell’immobile concede la possibilità all’operatore di posizionarsi in loco per svolgere l’attività nel corso della festa. La vendita sarebbe rivolta al pubblico indistinto.

Considerando la dizione dell’art. 38, inerente ad esercizio dell’attività di commercio itinerante anche presso il domicilio del consumatore, sorge pertanto il dubbio se, a prescindere, tale attività di commercio itinerante “a domicilio” possa essere unicamente consentita posizionando il mezzo dall’operatore su area pubblica antistante i luoghi di temporanea presenza dei consumatori finali, ovvero in quale altra effettiva modalità.

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La questione è dibattuta. Colgo l’occasione per buttare giù quache riflessione. Precisiamo, prima di tutto, che stiamo parlando di commercio e non di somministrazione. Di somministrazione possiamo parlare in quanto somministrazione non assistita.

Parlo in generale. Parto con il dire che se manca l’area pubblica, allora non è “commercio su area pubblica”. E fin qui… Come dici tu, si può trattare di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore o è commercio al dettaglio in sede fissa su area privata?

A parere mio, il concetto di domicilio non si può allargare più di tanto. Ai sensi dell’art. 43 del CC, Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale

L’art. 14 Cost. indica:
Il domicilio è inviolabile
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


Non sono un civilista ma la giurisprudenza ha messo in luce come il domicilio sia da intendere un luogo dove il privato è tutelato nella sua riservatezza a prescindere dalla sua presenza. La Cassazione afferma:

Il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza». Non c’è dubbio che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia questo o meno presente».


Quindi, anche se per prassi si tende a considerare un concetto di domicilio in forma molto estesa, a parere mio, con questa accezione, tutto potrebbe diventare domicilio: basta che un soggetto abbia interesse a restare in un luogo (privato o pubblico) per qualche minuto/ora (come nel tuo caso) che quel luogo diventa domicilio. Non sta in piedi.

Per altra punto di vista vedi il TAR Napoli n. 3622/2012 relativamente all’esercizio su aree private. Il Comune ha legittimamente sanzionato un operatore itinerante che esercitando stabilmente su area privata aveva dato vita, nei fatti, ad un esercizio di vendita/somministrazione in sede fissa.


E’ vero che la Regione Toscana, accanto al domicilio, ci mette, differenziandosi dal d.lgs. n. 59/2010 (art. 64) anche “e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago” ma si può notare che, intanto, si parla di locali e che le ipotesi di intrattenimento o svago, a parere mio, devono essere circoscritte situazioni verificabili (luoghi abilitati) con ingresso selettivo (qui sarebbe da vedere in base ai dettagli). A parere mio, in ogni caso, tale vendita comporta che il commerciante raggiunga ilpotenziale cliente per fargli al proposta di acquisto. Quando il commerciante appronta un banco vendita e resta in attesa dei clienti che passano, è un’altra cosa.


Per andare incontro alle esigenze che sottendi in questo post, la Regione Toscana si è inventata l’art. 17 della LR 62/2018: Attività temporanea di vendita. Io andrei in questa direzione.