Commercio ingrosso - magazzino stoccaggio

Buongiorno,

Un’impresa esercita il commercio all’ingrosso di tè ed ha sede legale in un Comune diverso dal nostro.

Adesso vorrebbe avviare nel nostro Comune un deposito (gestito da soggetto terzo), da utilizzare esclusivamente per stoccaggio e spedizione della merce, SENZA accesso del pubblico e senza quindi vendita diretta.

Dovrebbero a mio avviso presentare una notifica sanitaria al SUAP del nostro Comune considerata la tipologia alimentare, ma sono dubbioso sull’attività da selezionare, coerentemente con il modello proposto dal portale telematico, tra:

  • Commercio all’ingrosso di alimenti e bevande con deposito
  • Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento (in questo caso la pratica dovrebbe essere presentata dall’impresa terza che gestisce il magazzino?)

Grazie a chi mi potrà rispondere.

Il portale è fatto male perché parte dai codici ateco invece che dalle procedure. Il SUAP ragiona per precedure. Fosse un portale fatto bene dovrebbe riportare l’elenco delle procedure da selezionare. Detto questo, consiglio di partire dal codice ateco giusto ma di allegare una dichairazione di pungno dove si dice che la la pratica consiste solo nella presentazione di notifica ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 per attività di solo deposito alimenti non apero al pubblico.

Grazie. Ritieni coerente presentare la notifica ASL90 come “adempimento amministrativo” e selezionare quindi - commercio all’ingrosso con deposito - ?

La pratica è corretto che venga presentata dall’impresa titolare e non da quella che gestisce il magazzino immagino? è utile chiedere una relazione aggiuntiva in forma libera per specificare questo?

Grazie mille ancora

“asl 90” non significa nulla a livello giuridico ma se è un modo di chiamare la “notifica ai sensi dell’art. 6 del Reg. CEn. 852/04” allora va bene.

la notifica sanitaria non prevede allegati tecnici. Quello a cui mi riferivo era una spiegazione semplice del perché della pratica. Come si evince dalla norma europea, è l’ OPERATORE che deve notificare. L’OPERATORE è definito come: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo