Buongiorno, un soggetto ha chiesto se in occasione delle festività dei defunti, per un paio di giorni può vendere fiori in area pubblica presso un cimitero comunale, dietro richiesta di autorizzazione temporanea occupazione suolo pubblico per il periodo necessario (pratiche che da noi istruiscono la Polizia Municipale). A prescindere dal possesso di licenza per commercio ambulante, secondo me lo può fare come itinerante, cioè per il tempo strettamente necessario a servire il cliente, quindi senza autorizzazione all’occupazione, mentre se vuole stare per diverse ore per più giorni non potrebbe, in quanto non esiste un posteggio stabilito dal Comune per poter svolgere tale attività, e se ci fosse andrebbe assegnato secondo le procedure di assegnazione di legge…chiedo se è giusto il ragionamento che ho fatto, visto che è la prima volta che mi capita. Grazie, buona giornata.
Il tuo ragionamento è corretto: se è titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può effettuarlo solo in forma itinerante, con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra. Solitamente è fatto anche divieto di tornare sul medesimo punto nell’arco della giornata.
Alcuni regolamenti comunali quantificano poi il tempo massimo di sosta (ad esempio: non più di un’ora).
L’autorizzazio al commercio su posteggio fisso richiede la procedura particolare che in parte hai ricordato.
Ti consiglio però di controllare bene il vostro regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche: in diversi casi, i Comuni hanno vietato il commercio itinerante di fiori in occasione della festività dell’8 marzo e della commemorazione dei defunti.