Commercio itinerante di tipo B - URGENTE - Competenza territoriale SUAP

Buongiorno!
Regione Campania.
Dopo aver ricevuto una SCIA di inizio attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B (alimentare) da parte di una società con sede legale in Abruzzo, procedo con l’inoltro all’asl della nostra provincia la quale con una nota risponde che la competenza territoriale è del SUAP del comune in cui ha sede legale la società.
Preciso che, così come dichiarato nella SCIA, trattandosi di un’attività senza sede fissa la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e attrezzature si trova in Campania e coincide con il comune di residenza dell’amministratore unico della società che è quello presso il quale è stata presentata la SCIA.
A seguito di confronti con alcuni colleghi della Campania e dell’Abruzzo tutti sembrano affermare la competenza del SUAP campano.
Chiedo gentilmente aiuto nello stabilire correttamente la competenza territoriale del SUAP e dell’ASL.
Grazie in anticipo.

A seguito dell’applicazione dei più recenti principi di semplificazione di cui alla direttiva Bolkestein, la competenza amministrativa nel caso di specie (vedi anche SCIA per vendite tramite internet o presso il domicilio) è del comune dove si avvia l’attività. Sul punto vedi l’art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 114/98 modificato proprio dal d.lgs. n. 59/2010 che, quindi, assurge a principio in materia di tutela della concorrenza direttamente applicabile in ogni dove:

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

1 Mi Piace