Commercio itinerante - Lombardia

Buongiorno,
l’art 24 comma 2 bis della L.R. 6/2010 prevede che il Comune che riceve una richiesta di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verifichi “se il richiedente è in possesso di un’altra autorizzazione rilasciata da un altro comune”
Un soggetto non può avere più di un’autorizzazione per il commercio su area pubblica?
E’ consietudine da parte dei commercianti già in possesso di autorizzazioni, acquistare licenze per acquisire l’anzianità di spunta e poi presentare il subingresso.
A vostro avviso è possibile?
Grazie

A parere mio, la LR lombarda mette dei paletti non giustificati. Il discorso sarebbe lungo e sul forum lo abbiamo già fatto altre volte. In super sintesi, per tutta la normativa sulla competitività e la liberalizzazione del 2011/2012, divieti, limitazioni e simili, relativamente all’esercizio dell’attività di impresa, possono essere imposti al fine di perseguire interessi pubblici altamente rilevanti (motivi imperativi di interesse sociale).

Detto questo, la norma regionale c’è ed è cogente, solo in sede giudiziale le cose potrebbero cambiare. La ratio è chiara mettendo insieme anche il successivo comma 3:

2-bis. comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio di cui all’articolo 21, comma 10, avvalendosi dell’apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, SE IL RICHIEDENTE È IN POSSESSO DI UN’ALTRA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA UN ALTRO COMUNE.

3. Nella domanda l’interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20;

c) il settore o i settori merceologici;

d) DI NON POSSEDERE ALTRA AUTORIZZAZIONE IN FORMA ITINERANTE.

A questo aggiungi anche l’art. 21, comma 6:

6. L’autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. AL MEDESIMO OPERATORE COMMERCIALE, PERSONA FISICA O GIURIDICA, NON PUÒ ESSERE RILASCIATA PIÙ DI UNA AUTORIZZAZIONE

Quindi, un’impresa deve possedere solo un’autorizzazione ma con quella ritengo che “n” persone possano lavorare contemporaneamente. Non poterlo fare sarebbe una limitazione davvero ingiustificabile. E’ vero che le autorizzazione devono essere esibite in originale ma non ci sono problemi a esibire un file firmato digitalmente su più device.

Vedi qua: Esercizio contemporaneo attività itinerante


Aggiungo che da un punto di vista privatistico non nsi può impedere ad un imprenditore di vendere l’azienda ad altro imprenditore anche se questo è già abilitato. Sarà il comune a verficare che in “pancia” dell’acquirente vadano i diritti acquisiti del venditore.

Concordo con Mario.
Tuttavia c’è una precisazione: la norma vieta di fatto il rilascio di una NUOVA autorizzazione
2-bis. comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio di cui all’articolo 21, comma 10, avvalendosi dell’apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, SE IL RICHIEDENTE È IN POSSESSO DI UN’ALTRA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA UN ALTRO COMUNE.

Il SUBENTRO prevede una comunicazione, che comporta una REINTESTAZIONE dell’autorizzazione originaria, se si applica il regime ordinario. Quindi non è una NUOVA autorizzazione.

Il comma 6 è più restrittivo… poiché parla genericamente di rilascio.
Tuttavia l’art. 25 che disciplina il subingresso nulla dispone in materia.

Se senti i funzionari di Regione ti daranno questa risposta, informalmente. Sono anni che sostengo che la norma andrebbe aggiornata (la norma regionale risale al 2010), e introdotta la semplificazione ex art. 19 della L. 241/1990: agli itineranti si applica la SCIA…

Ultima considerazione: Tizio può avere nello stesso mercato o nella stessa fiera non più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento (art. 23 c. 11-bis) le quali (art. 21 c. 5) abilitano all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale…
Quindi Tizio ha teoricamente fino a 6 licenze per posteggio con le quali può fare l’itinerante… mentre Caio ne può avere solo 1 “diretta” come itinerante…