Esercizio contemporaneo attività itinerante

Vorrei sapere se i soci (n. 2 soci) di una società in nome collettivo, già in possesso di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante di tipo B, possono esercitare contemporaneamente con due automezzi l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante utilizzando la stessa autorizzazione o devono richiedere un’altra autorizzazione sempre intestata alla società. Grazie

E’ una vecchia battaglia che mi porto avanti da anni. Un’interpretazione restrittiva sarebbe ingiustificatamente limitative della libertà di esercizio di impresa intendendo che tale esercizio può sì essere compresso o sottoposto a condizioni ma solo a fronte di un motivo imperativo di interesse generale (vedi, soprattutto, d.lgs. n. 59/2010, DL 138/11, DL 1/2012).

Sul vecchio forum mi sono già espresso varie volte sull’argomento. O una legge (o norma avente valore di legge) lo vieta in modo puntuale (e comunque ci sarebbe da discutere se potesse essere applicata oggi) o altrimenti non vedo perché un’impresa che è abilitata al commercio su aree pubbliche non possa essere dotata di più furgoni con i quali ogni mattina più titolari o dipendenti o soci partono dalla sede per andare a fare spunte, partecipare a fiere o esercitare in modo itinerante. Perché quell’azienda non si potrebbe ingrandire come ogni altra azienda? La SCIA/autorizzazione non è legata ad un singolo furgone come fosse una licenza NCC e neppure è un tesserino personale. La SCIA/autorizzazione abilita un’impresa (impresa individuale, società di persone o società di capitali) a esercitare il commercio al dettaglio su AAPP in modo itinerante. Punto e basta.

Da un punto di vista operativo non vedo problemi, la normativa regionale, in genere, prevede l’esercizio in assenza di titolare. Il titolo abilitativo è un file firmato digitalmente e, comunque, il comune interessato può verificare la eventuale dichiarazione sostitutiva resa sul momento.

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