Commercio itinerante - sospensione attivita'

Nella regione Lazio è consentito sospendere l’attività di commercio itinerante?

Detta così ti dico di sì. L’imprenditore è libero di fare ciò che vuole. Talvolta, la legge prevede, per talune fattispecie, che la sospensione dell’attività continuata per tot tempo porta alla decadenza della posizione abilitativa. In ogni caso occorre una precisa disposizione di legge che lo disponga. L’art. 55 della LR laziale 22/19 dispone:

Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l’attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per comprovate necessità e su motivata istanza.