Commercio itinerante sua area pubblica

Buonasera, nel lontano 2016, è stato fatto un atto di cessione di una azienda che esercitava il commercio su area pubblica in forma itinerante nel nostro comune. L’acquirente non ha mai fatto comunicazione di subingresso.
Oggi l’acquirente ci chiede se in forza di quel vecchio atto può essere ancora fatto il subingresso.
Nel codice del commercio della Regione Toscana non è più previsto alcun termine dalla stipulazione dell’atto per fare la suddetta comunicazione.
Ci viene da pensare che sia ancora possibile.
Come la vedete?

Mi pare che l’art. 90 della vostra legge regionale 62/2018 dice che la comunicazione di subingresso è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante.
(Il termine di un anno è riferito evidentemente al subingresso per causa di morte).

Quindi: se nel caso in questione il “subentrante” ha avviato l’attività prima della comunicazione di subingresso avrebbe commesso la violazione sanzionata dall’art. 116, comma 3, lett. b).
Tra l’altro, il successivo comma 4 prevederebbe per tale violazione anche il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci, con revoca del sequestro e restituzione dei beni nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni…