Commercio itinerante

Si può procedere con una autorizzazione di commercio itinerante di tipo alimentare a soggetto che ne abbia le caratteristiche (allegato B del preposto), che non abbia un mezzo proprio per spostarsi, ma che provveda alla locazione di cucine supportate su strutture mobili, sempre diverse di giorno in giorno oppure di evento in evento?. Siamo nella Regione Lazio.
Nel caso in cui provvedesse personalmente ad una pubblica manifestazione, come organizzatore, e si occupasse direttamente dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, a mio avviso, non necessiterebbe di autorizzazione al commercio itinerante, in quanto responsabile della manifestazione stessa.
Nel caso in cui richiedesse l’autorizzazione al commercio itinerante per partecipare in maniera più o meno fissa ad un evento, esisterebbe la difficoltà di autorizzarlo per un veicolo che non sarà mai lo stesso, e l’autorizzazione (ad un controllo di pertinenza) riporterebbe dati errati del truck in uso

In generale posso dirti che l’abilitazione per il commercio itinerante (nella tua regione è un’autorizzazione anche se dovrebbe essere una SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90), prescinde dal mezzo usato: Tizio è abilitato all’esercizio dell’attività in quanto tale, alla fine è una dichiarazione sui requisiti morali e professionali. L’abilitazione non è legata a un veicolo preciso nel senso che i dati di quel veicolo non sono registrati dalla PA competente sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Questo anche nel caso di commercio su AAPP su posteggio dato in concessione.

Detto questo, la normativa laziale detta, però, una specificazione:

L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con i mezzi mobili previsti dal d.lgs. 285/1992 e secondo le norme previste dallo stesso decreto e da quelle contenute nella regolamentazione comunale. Non sono considerati mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso.

Quindi, benché il soggetto abilitato possa cambiare (in teoria) veicolo quante volte vuole senza modificare la sua autorizzazione, deve, pur sempre, usare un veicolo come definito ai sensi del codice della strada: vedi artt. 46 e seguenti CdS.

In altre parole, se il soggetto usa gazebo che monta ogni volta, non è un esercente del commercio itinerante. Da qui in poi, è da vedere caso per caso. Quasi sempre si cade nella forma della “somministrazione temporanea a corredo di eventi”. In altri casi potrebbe, invece, cercare di abilitarsi come esercente del commercio su AAPP in posteggi dati in concessione (all’interno di fiere o mercati o simili).