Commercio on line farnacia

Buongiorno,
per la vendita on-line di farmaci, ferme restando le procedure ministeriali per il logo etc. il titolo di esercizio è la SCIA del commercio elettronico di cui alla L.R. 62/2018?
In altri quesiti ho trovato che si parla di autorizzazione, ma per quale motivo non può essere una SCIA?
L’art 112 quater del Dlg 218/2016 recita " sono autorizzati" ma alla luce dell’art 19 della L. 241/90 se l’esercizio dell’attività dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge è sostituito dalla SCIA.
Antonella

Che occorre l’autorizzazione lo afferma espressamente la legge. Si tratta di questione afferente alla salute pubblica in senso lato e ci può stare. Quello che dici, però, non erroneo, in teoria, anche se siamo nel campo della salute pubblica, la fattispecie ha una rilevanza limitata: dato che si tratta di farmacie e parafarmacie, dove sarebbe il problema? Probabilmente, il legislatore, conscio della enorme potenzialità della vendita on-line e dato che la SCIA ha efficacia immediata, ha avuto un certo timore. L’art. 112-quater del d.lsg. 24/04/2006, n. 219 (non del 218/2016) è stato inserito nel 2014, è chiaro quindi, che la volontà legale è quella di evitare la SCIA.
Il titolo abilitativo non è riferibile alla legge 62/2018 (codice del commercio della Toscana) ma trae origine giuridica solo nell’art. 112-quater. La sua valenza non è commerciale. Per contro, anche volendo tirare in ballo il codice del commercio, lo stesso afferma che quando la vendita on-line è accessoria ad altro esercizio già abilitato al commercio, non necessita di titolo abilitativo

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Buongiorno,
avete un modello di domanda per la vendita on-line da mandarmi.
Grazie Antonella

Ad esempio, questo è quello del Veneto:
Istanza_autorizzazione_vendita_on_line_medicinali_senza_obbligo_prescrizione_medica.pdf (500,8 KB)

Sul web ne trovi altri.
Qua puoi scaricare l’elenco degli autorizzato da dove vedi anche le autorizzazioni: