Commercio online con deposito in altro Comune

Buongiorno,

Se un’impresa intende avviare l’attività di commercio online di autoveicoli credo sia appurato che lo può fare anche senza un deposito fisico degli stessi.

Ma nel caso in cui ci fosse tale deposito e fosse situato in un diverso Comune rispetto a quello della sede legale?
E’ necessaria la presentazione di 2 distinte SCIA come per il noleggio senza conducente?
Oppure l’impresa presenta la SCIA solo al Suap della sede legale, indicando che il deposito si trova però in un Comune diverso?

Grazie a chi mi potrà rispondere.

Commercio Online con Deposito in Altro Comune: Normative e Implicazioni

CONTENUTO

Il commercio online, o e-commerce, ha rivoluzionato il modo di fare affari, consentendo alle aziende di vendere beni e servizi a distanza. Un aspetto cruciale di questa attività è la gestione dei depositi di merci, soprattutto quando questi si trovano in un Comune diverso rispetto alla sede legale dell’azienda. Secondo l’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001, il deposito di merci in un altro Comune non altera la qualificazione urbanistica dell’attività commerciale, che rimane assimilabile a quella di un magazzino. Questo implica che le aziende devono rispettare le normative edilizie e urbanistiche locali, come stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II n. 424/2026).

In termini fiscali e doganali, le vendite a distanza di beni importati con un valore inferiore o uguale a 150€ comportano specifiche considerazioni. In particolare, se il deposito si trova in un altro Stato membro dell’UE, si esclude l’applicazione del regime IOSS (Import One Stop Shop), e l’IVA deve essere versata nel Paese di importazione, come indicato nell’art. 41, comma 1, lettera b-bis del D.L. 331/1993. Inoltre, lo sdoganamento centralizzato è riservato agli operatori autorizzati AEO (Authorized Economic Operator), come previsto dall’art. 179 del Codice Doganale dell’Unione (CDU).

Per quanto riguarda la compliance, è fondamentale verificare se il deposito comporta un cambio di destinazione d’uso, il che richiede la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ordinaria. Tuttavia, è importante notare che, secondo l’art. 23-ter, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, non ci sono oneri primari per le attività di deposito, e la recente Legge 190/2025 non ha impatti significativi su queste disposizioni.

CONCLUSIONI

Il commercio online con deposito in un altro Comune presenta diverse sfide e opportunità per le aziende. È essenziale che i gestori di attività commerciali comprendano le normative urbanistiche e fiscali per evitare sanzioni e garantire una gestione efficiente delle loro operazioni.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative relative al commercio online e alla gestione dei depositi è fondamentale. Queste informazioni possono rivelarsi utili non solo per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, ma anche per affrontare eventuali questioni legate alla compliance e alla regolamentazione urbanistica.

PAROLE CHIAVE

Commercio online, deposito, urbanistica, e-commerce, IVA, dogana, SCIA, normativa, compliance.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.P.R. 380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
  2. D.L. 331/1993 - Disposizioni in materia di IVA per le vendite a distanza.
  3. Codice Doganale dell’Unione (CDU).
  4. Legge 190/2025 - Disposizioni in materia di semplificazione e innovazione.

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A mente dell’art. 68 del d.lgs. n. 59/2010, la vendita al dettaglio tramite sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

In questo caso, quindi, la PA competente non è il comune dove ha sede il magazzino. Alla fine, la PA competente potrebbe essere qualunque comune. Il magazzino (se chiuso al pubblico) non rileva ai fini delle pratiche di avvio attività, potrebbero essere molti sparsi per tutt’Italia. Il magazzino rileva solo ai fini di eventuali pratiche di natura tecnica/sicurezza come la prevenzione incendi. Queste, se occorrono, sono presentate al SUAP comptente per territorio.