Commercio su area pubblica

Buongiorno,
si sottopone il seguente caso interpretativo relativo al commercio su area pubblica.

Il Comune ha ricevuto una pratica di subingresso di commercio su area pubblica, nell’ambito della fiera patronale.

La ditta subentrante:

  • risulta iscritta al Registro Imprese in data 24/10/2025
  • al momento dell’istruttoria non dispone di DURC, in quanto impresa di recentissima iscrizione, per la quale non risulta ancora possibile la generazione del documento di regolarità contributiva.

Il dubbio nasce in relazione all’art. 44, comma 3, della L.R. Toscana 62/2018, che disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica e la verifica della regolarità contributiva.

Si chiede se, nel caso di impresa neo-iscritta al Registro Imprese, la momentanea assenza di DURC:

  1. possa non costituire causa ostativa al perfezionamento del subingresso, trattandosi di soggetto che non ha ancora maturato posizioni contributive verificabili;
  2. oppure se la regolarità contributiva debba comunque risultare attestabile già al momento della presentazione della pratica di subingresso, anche per imprese di nuova costituzione.

Grazie.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Il commercio su area pubblica è regolato da normative specifiche che variano a seconda della regione e del contesto locale. La questione sollevata riguarda l’interpretazione dell’art. 44, comma 3, della L.R. Toscana 62/2018, in relazione ai requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, con particolare attenzione alla verifica della regolarità contributiva tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Teoria Generale del Diritto

In generale, il DURC è un documento che attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi. La sua presentazione è spesso richiesta per la partecipazione a gare d’appalto, l’accesso a contributi pubblici, e per l’esercizio di determinate attività commerciali, inclusa quella su area pubblica.

Norme Relative alla Teoria

L’art. 44, comma 3, della L.R. Toscana 62/2018 specifica i requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, tra cui la verifica della regolarità contributiva. Tuttavia, la normativa non fornisce dettagli specifici su come gestire i casi di imprese neo-iscritte che non hanno ancora maturato posizioni contributive verificabili.

Esempi Concreti

In assenza di una disposizione esplicita per le imprese neo-iscritte, l’interpretazione potrebbe variare. Un approccio potrebbe essere quello di considerare la specificità della situazione dell’impresa neo-iscritta, che per sua natura non può avere un DURC in quanto non ha ancora avuto l’opportunità di maturare posizioni contributive. In questo contesto, potrebbe essere ragionevole non considerare l’assenza di DURC come causa ostativa al perfezionamento del subingresso, a condizione che l’impresa si impegni a regolarizzare la propria posizione non appena possibile.

Conclusione Sintetica

La momentanea assenza di DURC per un’impresa neo-iscritta potrebbe non costituire causa ostativa al perfezionamento del subingresso nel commercio su area pubblica, considerando l’impossibilità pratica di avere un DURC per una posizione contributiva non ancora maturata. Tuttavia, è consigliabile verificare eventuali interpretazioni o chiarimenti forniti dall’autorità competente o dalla stessa Regione Toscana in merito a casi simili.

Bibliografia

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1. La distinzione tra “Irregolarità” e “Impossibilità tecnica”

L’articolo 44, comma 3, della L.R. 62/2018 stabilisce che il DURC è requisito necessario per l’esercizio dell’attività. Tuttavia, la giurisprudenza e le circolari applicative (comprese quelle regionali toscane nel corso degli anni) chiariscono che il requisito deve essere inteso come “assenza di violazioni”.

  • Ditta neo-costituita: Se la ditta è iscritta dal 24/10/2025, è fisiologico che gli enti previdenziali (INPS/INAIL) non abbiano ancora generato una posizione consultabile o che non siano ancora scaduti i termini per i primi versamenti trimestrali.
  • Assenza di DURC $\neq$ Irregolarità: Il sistema informatico potrebbe restituire un esito di “DURC non emettibile” o “Assenza di posizione”. Questo non equivale a un DURC negativo (irregolare), ma a una impossibilità tecnica di attestare la regolarità per mancanza di uno storico contributivo.

2. Soluzione procedurale: La scissione tra Subingresso ed Esercizio

Per non paralizzare l’attività economica e il diritto al subingresso, la prassi amministrativa suggerisce di procedere come segue:

A. Accoglimento della pratica di subingresso

Il subingresso è un atto che trasferisce la titolarità dell’autorizzazione/concessione. Se il subentrante dichiara (tramite l’autocertificazione allegata alla scia di subingresso) di aver presentato la richiesta di iscrizione agli enti previdenziali e dimostra l’iscrizione al Registro Imprese, il Comune non può rigettare la pratica per mancanza di un documento che non è ancora materialmente producibile dal sistema.

B. Verifica posticipata

Il Comune può perfezionare l’istruttoria del subingresso, dando atto che la verifica della regolarità contributiva sarà effettuata non appena i termini tecnici lo consentiranno.

Nota Bene: Impedire il subingresso a una ditta neo-iscritta significherebbe, di fatto, impedire l’accesso al mercato a ogni nuova impresa, creando una discriminazione non prevista dalla legge.

3. Cosa dovrebbe fare il Comune (Step operativi)

Azione Descrizione
Verifica Registro Imprese Accertarsi che la data di inizio attività sia effettivamente recente (ottobre 2025).
Acquisizione Dichiarazione Accettare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il titolare dichiara di essersi iscritto agli enti e che non sono ancora decorsi i termini per i versamenti.
Rilascio della concessione Procedere con il perfezionamento del subingresso per la fiera patronale.
Monitoraggio Inserire la ditta in un elenco di “verifica differita” per controllare il DURC tra 3 o 6 mesi.

Conclusione

La momentanea assenza di DURC per una ditta di nuova costituzione non costituisce causa ostativa al perfezionamento del subingresso. L’amministrazione deve applicare il principio di favor partecipationis e di ragionevolezza: non si può esigere un requisito la cui prova è oggettivamente impossibile da ottenere per cause non imputabili al soggetto (il cosiddetto “tempo tecnico” degli enti previdenziali).

La regolarità contributiva deve essere “attestabile”, ma nel caso di ditta neo-costituita, la regolarità risiede nel fatto stesso che non esistono ancora debiti scaduti.