Commercio su aree pubbliche con posteggio. Subingresso. Assenza comunicazione. Sanzione

Una ditta ha partecipato al mercato senza aver presentato la prescritta comunicazione di subingresso (settore non alimentare).
Qual è la sanzione applicabile ai sensi del D.lgs 114/1998? a parere nostro dovrebbe essere quella di cui all’art. 22, comma 3 del D.lgs 114/1998 (ossia sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 3.098), in base a quanto disposto dall’art. 26, comma 5 del medesimo decreto legislativo.
Grazie

Dovreste prima verificare la vostra legislazione regionale in materia di commercio su aree pubbliche: può essere che sia stato previsto un termine entro il quale presentare la comunicazione di subingresso (in Lombardia deve essere presentata entro quattro mesi in caso di atto tra vivi ed entro un anno in caso di morte), nonché che ci siano apposite sanzioni.

Regione Veneto. La legge regionale non disciplina il caso. Stabilisce il termine di 60 giorni per i subingressi per atto tra vivi e 6 mesi in caso di mortis causa. Stabilisce tuttavia questo (art. 6, comma 3 della LR 10/2001):
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l’attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso

Quindi io capisco che prima che scatti la decadenza, ci sono sì 60 giorni o sei mesi (termini massimi), ma se vuoi esercitare, la comunicazione (settore non alimentare) o la SCIA (settore alimentare) devono essere presentate. Questo è il nostro caso.

Se la vostra disciplina regionale non dispone altrimenti, mi pare la sanzione corretta.