COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Consiglio di Stato, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104

Consiglio di Stato, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104

  1. L’esclusione dell’attività del commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59/2010 e, quindi, della direttiva servizi si pone in diretto contrasto con le previsioni di tale direttiva, che, come sopra detto, prevedono in via tassativa le ipotesi di esclusione e tra esse non rientra il commercio su aree pubbliche. Contrariamente a quanto si deduce negli appelli, gli Stati membri non hanno, quindi, alcun margine di discrezionalità nel prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva e ogni questione sulle modalità di applicazione delle disposizioni della direttiva servizi si pone logicamente dopo la corretta definizione del suo ambito di applicazione; conseguentemente, le citate disposizioni della legge di bilancio 2019 vanno disapplicate, come correttamente effettuato dal Tar.

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Consiglio di Stato n. 9104/2023 (appello sul TAR Roma)

In sintesi, secondo il ricorrente, l’esclusione del settore del commercio su area pubblica dal campo applicativo del d.lgs. n. 59/2010 trova le proprie ragioni dall’assenza del presupposto della limitatezza

della risorsa che, invece, in base al citato art. 12 della direttiva medesima è stato considerato determinante per l’Adunanza plenaria per ritenere il comparto delle concessioni demaniali marittime assoggettabile agli obblighi di evidenza pubblica stabili a livello sovranazionale. Mentre gli operatori del settore turistico-ricreativo titolari di concessione demaniale traggono la loro fonte di guadagno «dallo sfruttamento di una risorsa naturale», quelli del commercio su aree pubbliche non devono la loro redditività «allo sfruttamento del suolo pubblico ove questa viene esercitata», per cui lo spazio loro assegnato sarebbe «perfettamente fungibile con altro spazio». Inoltre, il bene demaniale in questione difetterebbe sia della qualificazione di risorsa naturale, sia del carattere della scarsità.

Il CdS afferma

Il commercio ambulante, o commercio su area pubblica, è una attività di vendita di merci al dettaglio, effettuata su aree di proprietà pubblica, ovvero su piazzole o posteggi assegnati, oppure in forma itinerante e tale attività rientra senza alcun dubbio nella nozione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE…

le attività di commercio su aree pubbliche, contrariamente a quanto dedotto negli appelli, in analogia con il demanio marittimo, esibiscono il connotato dalla scarsità, la quale ai sensi del più volte richiamato art. 12 della direttiva servizi giustifica la selezione “per il mercato”, in cui l’accesso al settore economico avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica. Non persuadono sul punto le deduzioni con cui pongono in rilievo le asserite differenze che connoterebbero il settore turistico-ricreativo esercitato sul demanio marittimo rispetto al commercio su aree comunali. In entrambi i casi l’attività economica è consentita solo attraverso l’utilizzo del bene pubblico, il quale pertanto, sulla base della sua naturale limitatezza, giustifica la selezione degli operatori economici mediante criteri obiettivi e trasparenti, propri dell’evidenza pubblica…

Tra i due settori è quindi ravvisabile un minimo comune denominatore, dato dall’esistenza di una domanda che dal mercato si rivolge a risorse pubbliche, la cui limitatezza esige di regolarne l’accesso attraverso modelli imparziali di selezione , quale quello dell’evidenza pubblica sancito dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE…

Devono infine essere disattesi gli argomenti incentrati sull’assenza di interesse transfrontaliero del settore economico oggetto di controversia e sul carattere non autoesecutivo della direttiva sui servizi del mercato interno. Quest’ultimo assunto è smentito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che con la già richiamata sentenza 30 gennaio 2018 (C-360/15 e C-31/16) ha sancito il principio secondo cui la medesima direttiva si applica «non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato» (§ 103) e dunque «anche in situazioni puramente interne» (§ 105).

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Buongiorno,
alla luce di questa sentenza quindi tutte le concessioni rinnovate d’ufficio ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni, nella Legge n. 77 del 17/07/2020, il quale prevede che “le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate … sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni " e quindi fino al 31/12/2032 sono invece in scadenza al 31/12/2023 e va rifatto il bando?
O vale solo per Roma?
Spero tanto di aver capito male
grazie
Paola

la legge dice una cosa, la giustizia amministrativa un altra… siamo sempre nella stessa situazione di stallo.

Aspettiamo la legge sulla concorrenza a questo punto…

Mi sono scaricato il testo del DDL concorrenza. Il commercio AAPP entra nuovamente nel campo applicativo del d.lgs. n. 59/2010. Seguiranno delle linee guida ministeriali per fare i bandi. Vediamo quale sarà la versione definitiva e poi faremo le relative considerazioni

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Mario, me lo puoi linkare per favore?

Vedi qua: Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 795 - 19ª Legislatura

Non è facile districarsi. Allego un testo che ho messo insieme vedendo anche gli ultimi emendamenti - RIPETO che è solo un DDL. Sarebbe meglio non diffondere per non creare equivoci:
DDL_concorrenza.pdf (81,0 KB)

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chi invece ha optato per l’annullamento della procedura di rinnovo di cui al DL 34/2020 ed ha o avrà le concessioni in scadenza dovrà obbligatoriamente andare a bando , è corretto?

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Certo. La giustizia amm.va è dalla loro

Buonasera a tutti.
Il cd ddl concorrenza é stato approvato dal Senato il 23 nov. Presto alla Camera.
Dal testo che riporto dell’art. 11 risulta in estrema sintesi quanto segue:
il CAP rientra in Bolkestein;
le concessioni esistenti e rinnovate rimangono valide sino al 2032;
per “caso Comune Roma” e simili, previsione di commi/disciplina ad hoc;
per nuove concessioni necessaria nuova INTESA e relativi criteri EU conformi + concessioni con durata decennale.
Un caro saluto
Luca
Art. 11.
(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell’esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell’ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

  1. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all’articolo 181, comma 4-bis, del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
  4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 7 e il comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) il [comma 1181 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l’articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018.

  1. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Ora sta alla Camera;

il DDL è stato esaminato in Commissione commercio e attività produttive il 29.11.2023 con scadenza presentazione emendamenti il 01.12.2023;

siamo fortunati nel senso che nel DDL concorrenza 2022 sono comprese norme che riguardano l’adozione del piano di sviluppo della rete per l’energia elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione, che per stare nel timing del PNRR deve essere approvato entro il 31.12.2023;

pare che secondo la Commissione, con riferimento al comma 3 dell’art. 11 sulla “ricognizione”, che disporrebbe : "le amministrazioni competenti devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, devono indire procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida",* tale formulazione potrebbe essere approfondita al fine di meglio specificare quali siano le amministrazioni effettivamente destinatarie dell’obbligo di ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio e di indizione di procedure selettive…