Commercio su aree pubbliche - decadenza su posteggio, etc

Copio e incollo quanto avevo scritto circa un mese fa, sbagliando, in “Rassegna giuridica” .
Confido in un gentile riscontro. Grazie

Carissimi bentrovati
Simone, Mario buongiorno.
…mancavo da un po’ dal porvi qualche quesito. …
Trattasi di un’ipotesi di DECADENZA su posteggio per mancata attività iniziata entro 180 giorni dal rilascio del titolo abilitativo. La normativa prevede in tale fattispecie (come di altre) la decadenza del titolo abilitativo (SCIA) E della concessione di posteggio.
Altro articolo della normativa applicabile prevede che il titolo abilitante all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio abilita ANCHE all’esercizio dell’attività in forma itinerante ( + “spunte”, etc.)
Domanda 1: quindi il titolare di posteggio decaduto, perde la possibilità di svolgere l’att. in forma itinerante con quel titolo legittimante (su cui magari ci sono titoli di priorità (graduatorie spuntisti)?;
Domanda 2: altro caso, ma pertinente. Al titolo abilitativo unico (SCIA) possono essere legate diverse/molteplici concessioni di posteggio. Sempre ai sensi della normativa vigente, quindi il titolare decade per es. su UNA sola concessione ma anche sulla scia (che però é unica per tutte )!;
DOMANDA 3: il caso esaminato è un’ipotesi di DECADENZA. La REVOCA del titolo abilitativo e della concessione è invece disposta in altri casi (es. Durc negativo). Quale la differenza tra decadenza e revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio?
1000 grazie per il riscontro.
Un caro saluto
Luca