Commercio su aree pubbliche regione puglia

Abbiamo accertato che un soggetto sta vendendo abusivamente su aree pubbliche - quindi senza autorizzazione di tipo “a” e concessione di posteggio caramelle, confetti e affini.
Quali sanzioni possiamo applicare?
a- la mancanza di autorizzazione di tipo a (art. 61 l.r. 24-2015);
b- l’occupazione abusiva di suolo pubblico (art. 20 c.d.s.);
c- la mancanza di notifica sanitaria.
Se lo stesso soggetto chiedesse l’assegnazione del posteggio in cui opera abusivamente , si potrebbe rilasciare? o dovrebbe essere messo a bando?
Ho le idee un po’ confuse pertanto vi prego di darmi qualche chiarimento.

Hai detto tutto giusto sulle sanzioni. Chiaramente, ogni concessione di posteggio presuppone un bando in base ai principi della LR ma anche in base ai pi alti principi di imparzialità e buon andamento. Non ultimo, in base anche ai principi di tutela della concorrenza

  1. Non è che il soggetto ha presentato una SCIA per l’esercizio dell’attività in forma itinerante (ex autorizzazione di tipo B)?
  2. Stai parlando di una vendita abusiva in un posteggio in area di mercato?

STO PARLANDO DI UNA OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI SUOLO PUBBLICO FUORI DAI MERCATI, SUL QUALE STA VENDENDO ABUSIVAMENTE GENERI ALIMENTARI.
VOLENDO VENIRE INCONTRO AL SOGGETTO IN PAROLA, COME E’ POSSIBILE INTERVENIRE PER SANARE LA SITUAZIONE?
p.s.: IL SOGGETTO NON HA PRESENTATO ALCUNA SCIA.

Devo partire dal presupposto che avete effettuato un controllo del soggetto in questione e quindi avete accertato che il soggetto non sia titolare di autorizzazione o SCIA per il commercio in forma itinerante (a seconda di cosa dispongono le diverse leggi regionale). Il titolo può essere ottenuto in qualsiasi Comune in cui il richiedente intende avviare l’attività e una volta ottenuto consente di esercitare l’attività sull’intero territorio nazionale.

Se esercita in forma abusiva su area pubblica, ma al di fuori dei posteggi dell’area di mercato o dei posteggi dati in concessione, io contesterei la mancanza di SCIA per il commercio in forma itinerante.

Mi associo a quello che dice Marco. La SCIA o l’autorizzazione per commercio itinerante potrebbe riferirsi a qualsiasi comune d’Italia e sarebbe valida in ogni altro comune. Lo stesso dicasi per la notifica ex Reg. CE 852/04 che seguirebbe la competenza amm.va del titolo per il commercio. Non avevo notato che ti riferivi al settore alimentare. Da aggiungere, quindi, nel caso, la sanzione di cui al d.lgs. n. 193/2007, art. 6.

Potrebbe essere contestata anche l’occupazione abusiva se, di fatto, il soggetto avesse occupato in modo permanente una stessa superficie pubblica violando i limiti dettati dal regolamento comunale. Tutto da vedere e da dimostrare