Commercio su aree pubbliche su posto fisso

  • A, titolare dell’Autorizzazione n.53/2006, affitta alla figlia B che subentra con SCIA del 19.12.2012, e ottiene l’Autorizzazione n.104/2013.
  • A muore in data 07.02.2013 - Successione aperta in data 07.02.2013 e presentata all’Agenzia delle Entrate in data 03.05.2016, tuttavia MAI trasmessa all’Ufficio Attività Economiche comunale, che non è venuto neanche a conoscenza della morte dello stesso A.
  • In data 05.05.2018 C presenta SCIA di subingresso a B, a seguito della quale viene rilasciata l’Autorizzazione n.123 del 08.05.2018, allegando un certificato notarile datato 25.03.2018, in cui D, figlio di A, cessa l’affitto del posteggio/azienda a B e lo concede in comodato d’uso allo stesso C.

In occasione dell’avvio della procedura di rinnovo delle autorizzazioni del commercio su aree pubbliche su posto fisso prevista dall’art.181, comma 4-bis, del D.L. n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020, solo nel dicembre scorso è stata prodotta su richiesta e via PEC la dichiarazione di successione per far luce sull’iter sopra descritto, dalla quale si evince che D, figlio di A come B, è l’unico erede del padre.

Pur essendo l’iter sopra descritto “viziato”:

  • sia dalla mancata presentazione della dichiarazione di successione nei tempi previsti dal Codice del Commercio,
  • sia dal rilascio dell’autorizzazione a C senza il preventivo subentro di D in qualità di dante causa,

chiedo se è legittimo procedere al rinnovo dell’autorizzazione a D.

Faccio presente, a completezza di informazione, che D nel frattempo ha cercato di regolarizzare la sua posizione ai fini del rinnovo, come previsto dal D.L. 34/2020, presentando SCIA di avvio per commercio al dettaglio su aree pubbliche su posto fisso, senza ovviamente indicare lo specifico posteggio, già concesso in comodato a C.

Grazie.

Premetto che il subingresso avrebbe dovuto essere sottoposto a SCIA e basta quindi (limitatamente al primo passaggio, ma vale anche per il secondo) la figlia B avrebbe dovuto esercitare in base a SCIA di cui al prot. _ del ____ e NON in base all’Autorizzazione n. 104/2013. Di fatto hai trasformato la SCIA in una domanda di autorizzazione aggravando il procedimento in violazione di legge.

Detto questo (peccato veniale) il fatto che D sia diventato proprietario di azienda per successione non è una fattispecie che la legge sottopone a procedura. L’esercente (B) resta quello. Magari potevano fare una comunicazione ma, ripeto, la legge non prevede conseguenze amministrative. La legge prevede la necessità della SCIA di subingresso quando cambia l’esercente.
D, se non esercita, non deve reinnestarsi l’attività da un punto di vista amministrativo (SCIA di subingresso / re-intestazione). Per me è corretta la procedura descritta dove il proprietario di azienda interrompe un contratto con un conduttore e ne stipula altro con altro conduttore. Il secondo conduttore presenta SCIA di subingresso. In questo caso il passaggio della re-intestazione è del tutto superfluo. Vedi allegato: circolare_20150529_MiSE_subingresso-SENZA-Reintestazione.pdf (161,1 KB)

L’unico problema per il rinnovo la posizione di D in CCIAA. Se non fosse “attiva” entro il 30/06/2021 la concessione verrebbe meno. Puoi contattare la CCIAA per un controllo incrociato. La mera comunicazione di “attività” in CCIAA ai fini elusivi, determinerebbe ugualmente la decadenza.
So che diventa difficile controllare. Rammenta che ancte un’attività di commercio su AAPP in forma itinerante potrebbe andare bene

Grazie dr. Maccantelli, tuttavia vorrei poter avere chiarezza su alcuni aspetti della sua risposta.

Il codice del commercio della regione toscana, L.R.T. 62/2018:

  • all’art.35 “Attività mediante posteggio” prevede espressamente che il commercio su aree pubbliche mediante posteggio sia soggetto a specifica autorizzazione all’esercizio dell’attività e contestualmente alla concessione all’occupazione del posteggio rilasciata dal SUAP, rappresentando di fatto ad oggi l’unica attività commerciale soggetta ad autorizzazione
  • all’art.90 “Subingresso” comma 3, ammette nel subingresso ad altro gestore che il titolare non si reintesti il titolo abilitativo, fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche.

Alla luce pertanto di quanto sopra Le chiedo cortesemente ulteriori precisazioni, e in particolare se sia da rivedere l’iter da Lei consigliato nella Sua risposta.

La ringrazio ancora.

Con la specificazione che siamo in Toscana rivedo la parte della risposta sulla reintestazione (avrei potuto chiedertelo), questo dal 2018 in poi, da quando è entrata in vigore la LR 62/18. In via di principio le cose non cambiano ma la Toscana ha voluto aggravare una prassi già consolidata a livello nazionale. In assenza di una norma regolamentare comunale che semplifichi ulteriormente rispetto alla legge (ai sensi ella d.lgs. n. 222/2016 si potrebbe fare), si applica la legge e, quindi, ok al passaggio formale della comunicazione di reintestazione. Non si comprende perché nel commercio in sede fissa non si applichi e nel commercio su AAPP sì, ma tant’è. Pare proprio un aggravio non giustificato e discriminatorio.

L’altra parte la confermo. In Toscana, la procedura per il subingresso è la mera “comunicazione”, nemmeno la SCIA (anche se paragonabile). Se il comune rilascia un atto posteriore alla comunicazione non può avere valore provvedimentale, neppure retroattivo. L’esercente è abilitato dal momento della presentazione della comunicazione perché quella è la procedura abilitante in caso di subingresso. L’atto comunale successivo sarebbe una mera presa d’atto senza valore giuridico abilitativo. Al più potrebbe avere un valore ricognitivo esplicativo ma, di certo, se con questo si imponesse un onere al privato (bollo, ecc) sarebbe qualcosa di non legittimo. Ripeto che il subentrante è abilitato con la “comunicazione”, quando questa giunge, in via telematica, alla PA competente.

Questo è un principio generale. Anche nel caso di una grande struttura di vendita, ad esempio, la procedura di subingresso è la comunicazione proprio perché si applicano i principi della legge 241/90: la fattispecie non prevede discrezionalità amministrativa, la situazione giuridica collegata alla fattispecie è già stata vagliata. Il subentrante non fa altro che dichiarare di sostituirsi nella titolarità di una situazione giuridica già consolidata e quindi, si può applicare la mera comunicazione / SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90.

Sul punto vedi anche il d.lgs. n. 222/2016 e relativa tabella. Il subingresso è in “comunicazione”.