Commercio su aree pubbliche: titolarità posteggio

Buongiorno,
siamo in Toscana.
A ha venduto a B ramo d’azienda che comprende la titolarità di posteggio dato in concessione nel mercato settimanale e prevedendo la clausola risolutiva in caso di mancato versamento dell’importo pattuito. B effettuava nel 2022 regolare pratica di subentro. Nel 2024 A con atto notarile effettua contestuale risoluzione del contratto di compravendita con B per mancata transazione dell’importo pattuito e affitto di ramo d’azienda comprendente il medesimo posteggio a C che invia pratica di subingresso ad A. E’ regolare tutto questo? A dopo la vendita del 2022 può essere ancora considerato titolare del posteggio per risoluzione del contratto di compravendita?
grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda il trasferimento di un ramo d’azienda che include la titolarità di un posteggio in un mercato settimanale, e le conseguenze legali di una clausola risolutiva espressa per mancato pagamento.

Teoria generale del diritto:
Nel diritto civile italiano, la vendita di un ramo d’azienda è regolata dagli articoli 2555 e seguenti del Codice Civile. La clausola risolutiva espressa, prevista dall’articolo 1456 del Codice Civile, permette alle parti di un contratto di considerarlo risolto di diritto in caso di inadempimento di una delle parti, senza necessità di una sentenza giudiziale, a condizione che tale clausola sia stata espressamente pattuita.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 2555 Codice Civile: Trasferimento d’azienda.
  • Art. 1456 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa.

Esempio concreto:
Se A ha venduto a B un ramo d’azienda che comprende un posteggio in concessione, e nel contratto è stata inclusa una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento, A può dichiarare risolto il contratto per inadempimento di B e, di conseguenza, riprendere la titolarità del ramo d’azienda, compreso il posteggio, per poi affittarlo a C. Tuttavia, è fondamentale che la procedura di risoluzione del contratto e il successivo subingresso di C siano stati effettuati nel rispetto delle normative applicabili, comprese quelle relative alle concessioni dei posteggi nei mercati settimanali, che possono avere specifiche disposizioni a livello locale.

Conclusione sintetica:
La risoluzione del contratto di vendita del ramo d’azienda per inadempimento di B e il successivo affitto a C, comprensivo del posteggio, è teoricamente possibile se effettuata nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative applicabili. Tuttavia, è essenziale verificare che tutte le procedure siano state correttamente seguite, specialmente per quanto riguarda le norme locali e le disposizioni relative alle concessioni dei posteggi.

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Bibliografia: