Commissario edilizia scolastica e rup

Limiti della deroga commissariale ex art. 7-ter D.L. 22/2020 ed istituzione dell’Ufficio di Project Manager e Responsabile Tecnico-Operativo in continuità amministrativa per target PNRR.

​Si richiede se, nell’esercizio dei poteri di deroga commissariale ex art. 7-ter del D.L. 22/2020 e art. 4 del D.L. 32/2019 — che consentono la deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle norme penali, delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea — sia legittimo, a tutela del principio di continuità amministrativa e ai fini del tassativo raggiungimento del target PNRR per scongiurare la revoca del finanziamento, nonché in ragione della cessazione dal servizio del RUP dipendente per scadenza naturale del contratto, istituire nell’ambito dell’Ufficio speciale del Commissario straordinario per l’edilizia scolastica l’organo sussidiario di “Project Manager e Responsabile Tecnico-Operativo dell’opera”.

​Nello specifico, si interroga codesto Servizio per sapere se tale figura, affidata in regime professionale al medesimo tecnico uscente, possa legittimamente svolgere — in deroga ai requisiti soggettivi ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 — tutte le funzioni sostanziali, contabili e gestionali tipiche del RUP (ivi inclusa l’alimentazione delle piattaforme Futura e ReGiS), rilasciando formale Asseverazione Tecnica con diretta ed esclusiva assunzione di responsabilità civile, penale e contabile sui contenuti dei procedimenti, fermo restando che l’adozione del provvedimento finale con efficacia esterna rimarrà in capo al Sindaco/Commissario titolare del potere speciale