Commissione per assegnazione contributi

Se si individuano membri esterni per una commissione giudicatrice, a partire da un albo costituito con avviso pubblico, e si vuole dare loro un gettone di presenza, si applica l’art. 7 del TUPI? lo stesso in una procedura aperta: se un menbro della commissione giudicatrice è esterno, come si definisce il suo compenso? Va inserito nella programmazione degli incarichi del DUP?

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La questione del compenso dei membri esterni di una commissione giudicatrice, sia che si tratti di procedure di gara che di altre forme di selezione pubblica, si inquadra nel contesto normativo relativo alla disciplina degli incarichi esterni e dei compensi per prestazioni occasionali.

  1. Teoria generale del diritto e premessa generale: La normativa di riferimento per la determinazione dei compensi dei membri esterni delle commissioni giudicatrici è articolata e può variare in base al contesto specifico. In generale, il principio guida è quello della trasparenza, della proporzionalità del compenso e della previa autorizzazione o programmazione dell’incarico.

  2. Norme relative alla teoria:

    • Art. 7 del TUPI (Testo Unico sul Pubblico Impiego, D.lgs. 165/2001): Questo articolo disciplina i compensi per collaborazioni esterne, stabilendo che devono essere autorizzati o programmati in anticipo e che devono rispettare i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
    • Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e sue modifiche, incluso il D.lgs. 36/2023): Sebbene il Codice degli Appalti non disciplini direttamente i compensi dei membri delle commissioni giudicatrici, stabilisce principi di trasparenza e correttezza che devono essere rispettati in tutte le fasi delle procedure di appalto.
  3. Esempi concreti:

    • Nella pratica, il compenso per un membro esterno della commissione giudicatrice può essere definito all’atto della sua nomina, tenendo conto dei criteri di proporzionalità e delle disponibilità di bilancio. Questo compenso può essere stabilito in un regolamento interno dell’ente o attraverso specifiche delibere.
    • Per le procedure aperte, il compenso del membro esterno dovrebbe essere definito in modo chiaro e trasparente, possibilmente all’interno dei documenti di gara o in un atto preparatorio.
  4. Programmazione degli incarichi nel DUP (Documento Unico di Programmazione):

    • È buona pratica inserire nella programmazione degli incarichi del DUP anche i compensi previsti per i membri esterni delle commissioni giudicatrici, al fine di garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche.
  5. Conclusione sintetica:

    • Il compenso dei membri esterni delle commissioni giudicatrici deve essere determinato in modo trasparente e proporzionale, seguendo le normative vigenti e i principi di buona amministrazione. La programmazione e l’autorizzazione di tali compensi dovrebbero essere inserite nel DUP per garantire una gestione efficace e trasparente delle risorse pubbliche.

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Bibliografia:

cosa significa questo testo: l’amministrazione può istituire un elenco di esperti per le commissioni di valutazione nei procedimenti di concessione di contributi, e può farlo anche ispirandosi per analogia (non vincolante) a logiche presenti nel Codice dei contratti — purché rispetti le regole proprie dell’art. 12 L. 241/1990 e non configuri un incarico professionale ex art. 7 d.lgs. 165/2001.

Andiamo con ordine, distinguendo tra commissioni per concorsi e commissioni per appalti, poiché la normativa cambia sensibilmente.

1. Applicabilità dell’art. 7 del TUPI (D.Lgs. 165/2001)

L’art. 7, comma 6, del TUPI disciplina il conferimento di incarichi individuali a esperti esterni.

  • Se la commissione è per un concorso pubblico: Sì, l’art. 7 si applica. Per nominare membri esterni, l’ente deve accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne. L’avviso pubblico e l’albo sono strumenti corretti per rispettare i principi di trasparenza e imparzialità previsti proprio da questo articolo.
  • Se la commissione è per una gara d’appalto (Procedura Aperta): Qui la norma prevalente è il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Sebbene la logica di “priorità agli interni” rimanga un principio di buona amministrazione, la nomina dei commissari segue le regole specifiche degli artt. 93 e successivi del Codice. In questo caso, l’incarico non è visto come una “consulenza” ai sensi dell’art. 7 TUPI, ma come un supporto tecnico-operativo obbligatorio per la procedura di gara.

2. Definizione del compenso in una Procedura Aperta

Nelle procedure di gara, il compenso dei commissari esterni non è a totale discrezione dell’ente, ma deve seguire parametri precisi:

  • Criteri di calcolo: Il compenso viene solitamente definito dalla Stazione Appaltante nel regolamento interno o nell’atto di nomina, tenendo conto della complessità dell’appalto e del valore della gara.
  • Decreti Parametrali: Per evitare eccessive discrezionalità, si fa spesso riferimento al D.M. 24 giugno 2021 (ancora attuale come base metodologica), che stabilisce i compensi massimi per i commissari di gara.
  • Gettone di presenza vs Compenso professionale: Per un membro esterno (spesso un professionista), parlare di “gettone di presenza” è riduttivo. Si definisce solitamente un onorario complessivo (compenso) che copre l’intera attività di analisi delle offerte, oltre al rimborso spese documentato.

3. Inserimento nella programmazione del DUP

La domanda se l’incarico vada inserito nel DUP (Documento Unico di Programmazione) nella sezione “Programmazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza” è un classico dubbio contabile.

  • La risposta breve è: No.
  • Il motivo: Gli incarichi ai membri delle commissioni giudicatrici (sia per concorsi che per appalti) sono considerati incarichi istituzionali obbligatori per legge. Non rientrano nella categoria dei “servizi di studio, ricerca e consulenza” che devono essere specificamente programmati nel DUP per rispettare i limiti di spesa (ex art. 6, comma 7, D.L. 78/2010).
  • Dove vanno inseriti? * Per gli appalti: Il costo dei commissari esterni fa parte del Quadro Economico della gara (sotto la voce “Somme a disposizione della stazione appaltante”).
    • Per i concorsi: Sono spese inerenti alle procedure di reclutamento, previste nel bilancio alla voce specifica del personale o spese concorsuali.

In sintesi

Elemento Commissione Concorso Commissione Gara (Appalto)
Norma di riferimento Art. 7 TUPI Art. 93 D.Lgs. 36/2023
Priorità interni Obbligatoria per legge Raccomandata/Necessaria per risparmio
Calcolo compenso Regolamento Ente / D.M. specifici D.M. 24 giugno 2021
Inserimento DUP No (Spese concorsuali) No (Quadro economico gara)

Nota di cautela: Ricorda che se il membro esterno è un dipendente di un’altra Pubblica Amministrazione, per erogare il compenso è necessaria la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza (ex art. 53 del TUPI).

Grazie mille! La mia questione nasce a proposito di membri esterni di una commissione per erogazione di contributi; non c’è una normativa ad hoc in merito ai contributi e faccio fatica ad individuare il riferimento normativo per inquadrarli; tramite AI trovo questa indicazione: “l’amministrazione può istituire un elenco di esperti per le commissioni di valutazione nei procedimenti di concessione di contributi, e può farlo anche ispirandosi per analogia (non vincolante) a logiche presenti nel Codice dei contratti — purché rispetti le regole proprie dell’art. 12 L. 241/1990 e non configuri un incarico professionale ex art. 7 d.lgs. 165/2001” e ho trovato una corposa “risposta” tarmite il chat bot qui presente, anche con riferimenti normativi, essenzialemnte sentenze di corte dei conti. Sarebbe ideale trovare un riferimento “principe” per non inserirne a caso; immagino sia il codice appalti quindi. Ho provato a sondare anche la questione della “funzione pubblica temporanea” dei commissari, ma anche qui i riferimenti normativi sono “sparsi” se non vado errata. Grazie!