Commissioni mediche di verifica

L’art. 3.3b del dpr 171/2011 lascia aperto qualunque arbitrio nella censura dei comportamenti, per cui in attesa di eventuali riforme occorre da subito emanare circolari e direttive per regolare innanzitutto criteri trasparenti di valutazione e il rapporto col procedimento disciplinare, che avendo più o meno la stessa tempistica dell’accertamento sanitario non può essere portato avanti in contemporanea e scollegato. Un comportamento legittimo non può essere etichettato come patologico, ad esempio vestirsi in modo non consono senza che ci sia dati la briga di stabilire esplicitamente regole precise valide per tutti (Cass. lavoro 4307/1993). Si sono già considerati malati gli oppositori di Stalin, il Carabiniere che al G8 del 2001 sparò per legittima difesa e l’ambulante cagliaritano Giuseppe Casu che non si arrendeva alle multe per commercio senza licenza.

In base all’art. 4 del Codice deontologico, i medici devono mantenere una posizione di indipendenza, quindi non eseguire pari pari qualunque visita richiesta dal datore di lavoro, il quale viceversa sostiene di attenersi alle valutazioni degli organi sanitari competenti, quanto meno se il dipendente ne contesta esplicitamente la strumentalità.

L’art. 7.5-7 apre al famigerato spoils system, col rischio di estendere l’intuitus personae alle posizioni organizzative, diverse dagli incarichi dirigenziali essenzialmente per la selezione basata sul solo curriculum, oltre che per un costo notevolmente minore. AI saldi la merce non si cambia.

Si può sollevare dubbio di costituzionalità riguardo l’art. 2 per la possibilità di censure arbitrarie e l’art. 3 in quanto riguardante l’ambito lavorativo. Inoltre l’art. 24, perché il giudizio psichiatrico valuta il tono della voce, i movimenti delle mani ecc. rendendo quindi problematico difendersi magari pure con veemenza, e inoltre permette l’assistenza solo da parte di un medico ma non di un avvocato o sindacalista, importanti quanto meno per contestare la rilevanza sanitaria dei comportamenti in questione. Ma è violato soprattutto l’art. 97, in quanto l’inidoneità temporanea per tempi spropositati va contro il buon andamento degli uffici, e la possibilità di valutare l’idoneità in qualunque momento dopo il periodo di prova -e ancor peggio dopo il conferimento di incarichi di direzione- permette di aggirare l’obbligo di concorsi o comunque selezioni a essi equiparabili. I test della personalità sono legittimamente usati solo dalle aziende private.

Forse la soluzione più radicale sarebbe prevedere che la visita possa essere richiesta solo dal dipendente, il quale in qualunque tipo di contestazione deve essere avvertito di tale possibilità. Se non altro, pure costituire pericolo è un illecito disciplinare, e non sembra molto coerente la stessa Commissione possa tanto difenderlo quanto defenestrarlo. Tra l’altro, nel già citato art. 3.3b un comportamento per considerarsi ripetuto dovrebbe essere stato contestato almeno informalmente, altrimenti non si capisce perché uno dovrebbe smettere se nessuno fiata.
Comunque il dpr 171/2011 riguarda solo inidoneità permanente e non temporanea. Con tutti i fannulloni che ci sono, ci mancava solo l’assenteismo prescritto dall’alto, decisamente contrario ai fini istituzionali del Mef.