Si chiede se, in caso di commissione di reato di cui all’art. 186 comma 2 del CDS da parte di un gestore di attività alberghiera con somministrazione di alimenti e bevande:
A) trovi applicazione il comma 2 dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, e pertanto il soggetto perde i requisiti morali per l’esercizio dell’attività sopra individuata,
OPPURE
B) l’art. 71 comma 2 non si applica in quanto riguarda i delitti commessi in stato di ubriachezza, e quindi i reati delitti, mentre il reato di cui all’art. 186 comma 2 CDS si configura quale reato contravvenzionale,
OPPURE
C) il soggetto non perde il requisito di moralità di cui all’art. 71 in caso di pena sospesa (sospensione condizionale della pena), sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Compatibilità tra art. 186 c.2 CDS e requisiti morali per attività alberghiera
CONTENUTO
L’articolo 186, comma 2, del Codice della Strada (CDS) stabilisce che la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l è punita con sanzioni amministrative e penali. Tuttavia, la questione della compatibilità di tale violazione con i requisiti morali richiesti per l’esercizio di attività alberghiera con somministrazione di alimenti e bevande è di particolare rilevanza per i titolari e soci di tali attività.
I requisiti morali sono disciplinati dalla Legge 287/1991 e dal DPR 252/1998, i quali stabiliscono che i soggetti coinvolti nell’attività devono essere maggiorenni e privi di condanne penali ostative. È importante notare che il reato di guida in stato di ebbrezza, depenalizzato dal D.Lgs. 8/2016, non preclude automaticamente l’esercizio dell’attività, a meno che non si tratti di condanne per reati gravi, come previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, che riguarda il commercio.
Per ottenere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la licenza di somministrazione di alimenti e bevande (SAB), è necessario verificare l’assenza di interdizioni ai sensi dell’art. 71. Le normative regionali, come la L.R. Lombardia 33/2009, non specificano incompatibilità dirette tra la violazione dell’art. 186 CDS e i requisiti morali, suggerendo una certa flessibilità nell’interpretazione.
CONCLUSIONI
In sintesi, la guida in stato di ebbrezza, sebbene rappresenti una violazione del Codice della Strada, non è automaticamente considerata un ostacolo all’esercizio di attività alberghiera, a meno che non si tratti di condanne per reati gravi. È fondamentale che i titolari e soci verifichino la propria posizione legale e consultino le normative regionali per garantire la conformità ai requisiti richiesti.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le implicazioni legali legate ai requisiti morali e alle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza. La conoscenza di queste norme può influenzare le decisioni di assunzione e le valutazioni di idoneità per ruoli pubblici, specialmente in ambiti legati alla sicurezza e alla salute pubblica.
PAROLE CHIAVE
Guida in stato di ebbrezza, requisiti morali, attività alberghiera, somministrazione alimenti e bevande, Codice della Strada, SCIA, D.Lgs. 59/2010.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 287/1991
- DPR 252/1998
- D.Lgs. 8/2016
- D.Lgs. 59/2010
- L.R. Lombardia 33/2009
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)
- Art. 186 CDS
- Art. 71 D.Lgs. 59/2010

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Art.71 c.2 recita: Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi))
Il c.4 recita: il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Non va dimenticato che sia le strutture ricettive sia la SAB sono soggette anche alla normativa Tulps, in particolare artt.11 e 86.
Deduco dal quesito che il soggetto sia positivo al casellario per una condanna relativo ad una o più delle ipotesi del 186 c.2 diverse dalla lettera a)
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La risposta corretta è la B): nel caso specifico, il comma 2 dell’art. 71 del D.L.vo 59/2010 si applica a coloro che “hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna (…) per delitti commessi in stato di ubriachezza”. Il reato relativo alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche - nei casi previsti dall’art. 186 del C.d.S. - è invece una contravvenzione.
Non dimentichiamo, poi, che lo stato di ubriachezza è una cosa diversa rispetto allo stato di ebbrezza.
In realtà, lo stesso comma 2 dell’art. 71 prevede l’applicazione della norma anche a coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati (in senso generale, quindi anche contravvenzioni) “concernenti la prevenzione dell’alcolismo” e la cosa - che era già presente nell’art.92 del TULPS - potrebbe sollevare dei dubbi in relazione al caso in esame. Con questa locuzione, però, devono intendersi i reati di cui agli artt. 686-691 del codice penale (che tra l’altro sono stati in buona parte depenalizzati), il cui paragrafo ha proprio questa definizione.