Compenso rilevatore ISTAT 2025

Pagamento compensi ai rilevatori ISTAT che hanno sottoscritto un contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 2222 del c.c.

Per quanto concerne queste attività i soggetti definiti come “Rilevatori” percepiscono dagli Enti Locali, i Comuni per i quali prestano un attività un importo variabile basato su una serie di fattori indicati dalle apposite circolari di ISTAT che possono cambiare di anno in anno.

Si chiede quale sia la tassazione applicata a questi soggetti e come viene calcolata. Si prova a formulare risposta al fine di avviare discussione:

ISTAT comunica all’ente, il Comune, l’importo Lordo spettante al singolo rilevatore. L’ISTAT eroga le somme al Comune. Il comune effettua i calcoli e liquida (paga - bonifica - cedolino e a marzo CU) ai rilevatori.

Il Comune calcola il 20% di IRPEF poiché parliamo di prestatore d’opera occasionale (sotto i 5.000€).

Pertanto il comune emette un cedolino prendendo il LORDO costruito secondo i criteri dell’ISTAT e applica solo il 20% poiché l’8,5% si IRAP è a carico del Comune.

8,5% di IRAP a sua volta il comune l’ha ricevuto dall’ISTAT.

Quindi se il ragionamento che ho fatto è corretto ossia che l’IRAP è a carico del comune e se l’istat comunica che il contributo per il rilevatore tizio è di 300€ lordi si applica a Tizio il 20% e non anche 8,5% di IRAP. Perché l’IRAP viene versata dall’ISTAT al Comune ma il comune non la mette in cedolino a carico del rilevatore la scorpora prima di effettuare il cedolino.

Quindi ipotizzando un rilevatore con compenso di 300 euro LORDI ISTAT verserà nelle casse del Comune 300 euro lordi + 8,5% di IRAP.

Quindi ISTAT verserà 325,50€ (comprensivi di IRAP) che il comune scorpora quindi trattiene i 25,50€ di IRAP e paga al rilevatore i 300 euro lordi a cui toglie il 20% di IRPEF che versa per conto del rilevatore svolgendo la funzione di SOTITUTO D’IMPOSTA. Pertanto l’importo netto è 300 euro lordi meno il 20% di 300 quindi 240euro netti.

Chiedo conferma o smentita del seguente ragionamento. In caso di conferma quale documentazione potete consigliami di reperire per confermare il ragionamento effettuato. Grazie.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione riguarda la tassazione dei compensi erogati ai rilevatori ISTAT che hanno sottoscritto un contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile. La prestazione d’opera occasionale è una forma di lavoro autonomo non continuativo, che non si configura come rapporto di lavoro subordinato né come attività d’impresa.

Teoria generale del diritto e norme relative:

  1. Art. 2222 c.c. - Definisce il contratto di prestazione d’opera.
  2. IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) - La tassazione dei compensi per prestazioni occasionali rientra nell’ambito dell’IRPEF, secondo le aliquote previste per i redditi di lavoro autonomo.
  3. IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) - Generalmente, questa imposta riguarda l’attività d’impresa, le professioni e le attività autonome, ma non sempre è a carico del lavoratore autonomo occasionale.
  4. Sostituto d’imposta - Nel caso specifico, il Comune agisce come sostituto d’imposta, trattenendo e versando le imposte dovute dal rilevatore.

Esempio concreto:

Il tuo ragionamento sembra corretto. Se l’ISTAT comunica che il compenso lordo per il rilevatore è di 300€ e aggiunge l’8,5% di IRAP, il Comune riceve 325,50€. Il Comune, agendo come sostituto d’imposta, trattiene l’IRAP e applica l’aliquota IRPEF del 20% sul compenso lordo di 300€, risultando in un netto di 240€ per il rilevatore.

Conclusione sintetica:

Il tuo ragionamento appare coerente con le normative relative alla tassazione dei compensi per prestazioni d’opera occasionale. Per confermare ulteriormente, sarebbe utile consultare le circolari dell’ISTAT relative alla remunerazione dei rilevatori, nonché le normative fiscali vigenti riguardanti l’IRPEF e l’IRAP applicabili a tali compensi.

Documentazione consigliata:

  • Circolari ISTAT relative alla remunerazione dei rilevatori.
  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) per le disposizioni relative all’IRPEF.
  • Normativa regionale sull’IRAP, poiché l’aliquota e le disposizioni specifiche possono variare.

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