Competenza a disporre il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara (d.lgs. 36/2033)

Buongiorno, vorrei sottoporre un dubbio:
Qualora il Rup non abbia qualifica dirigenziale, la competenza a disporre il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto pubblico compete al Rup o al dirigente? Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della competenza a disporre il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto pubblico, quando il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) non abbia qualifica dirigenziale, si inserisce nel più ampio contesto della normativa sugli appalti pubblici, regolamentata in Italia dal Codice degli Appalti, aggiornato dal Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e sue successive modificazioni, inclusa l’introduzione del D.Lgs 36/2023).

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Il RUP ha un ruolo centrale nella gestione delle procedure di appalto, essendo responsabile della corretta esecuzione del procedimento di gara, dalla fase di pianificazione fino alla conclusione del contratto. Tuttavia, le sue competenze possono variare a seconda della sua posizione gerarchica e delle specifiche disposizioni normative e regolamentari adottate dall’ente appaltante.

Norme Relative alla Teoria

  • D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti): Stabilisce le funzioni e i compiti del RUP, senza però specificare dettagliatamente la questione della competenza sull’esclusione degli operatori economici in assenza di qualifica dirigenziale.
  • D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice Appalti): Potrebbe introdurre modifiche o chiarimenti specifici, pertanto è fondamentale verificare eventuali aggiornamenti che riguardano le competenze del RUP e del dirigente in tali circostanze.

Esempi Concreti

In assenza di una qualifica dirigenziale, la competenza a disporre l’esclusione di un operatore economico potrebbe essere attribuita al dirigente o ad altro organo dell’ente appaltante con potere decisionale, in base alla normativa interna dell’ente e alle disposizioni del bando di gara. Questo perché la decisione di escludere un operatore economico può avere implicazioni legali e finanziarie significative, richiedendo quindi l’intervento di un livello decisionale superiore.

Conclusione Sintetica

In generale, se il RUP non ha qualifica dirigenziale, la competenza a disporre l’esclusione di un operatore economico tende a essere attribuita al dirigente o ad altro organo con adeguata autorità decisionale, a seconda delle disposizioni normative e regolamentari dell’ente appaltante. È tuttavia essenziale verificare le specifiche disposizioni applicabili, inclusi eventuali aggiornamenti del Nuovo Codice degli Appalti.

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Bibliografia

Buongiorno @Ale6 , la procedura di esclusione di esclusione di un operatore economico è un’attività endoprocedimentale della fase dell’affidamento, pertanto compete sempre al Rup anche se non ricopre il ruolo di dirigente/responsabile del settore.

A riprova della mia tesi, basta leggere l’articolo 7, co 1, lett.a) dell’allegato I.2 che riporto: "effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; a cui si aggiunge la disposizione della lett. d) del medesimo articolo 7: "dispone le esclusioni dalle gare"

Riporto infine una vecchia ma sempre attuale sentenza in relazione al quesito
https://studiocompagno.it/prerogative-del-rup-sullammissione-o-esclusione-di-un-operatore-economico/

Vincenzo