per consentire o svolgimento in totale sicurezza di una processione religiosa , si vorrebbe sospendere il traffico veicolare su una strada di proprieta’ comunale, posta pero’ al di fuori del centro urbano.
L’ art. 6 del codice della strada attribuisce al comma 1 la competenza al Prefetto ma al comma 4 chiama in campo il proprietario della strada ( in questo caso il Comune). Dunque di chi e’ la competenza ad emettere la relativa ordinanza ?
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Lo dice il successivo comma 5:
- Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
Dove per “il sindaco” deve ora intendersi il dirigente/responsabile dell’ufficio competente.