Buongiorno,
vi chiedo un parere in merito alla corretta condotta procedurale da adottare nell’ipotesi in cui il personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), in forza presso i servizi di vigilanza dell’Azienda USL, riscontri violazioni di natura amministrativa non sanitaria durante un’ispezione in una palestra in Toscana.
Nello specifico, si prenda in esame il caso in cui, nel corso di un sopralluogo per la verifica dei requisiti previsti dal regolamento, venga accertata la mancanza della SCIA prescritta dalla L.R. Toscana 21/2015.
Considerato che:
L’Art. 13, comma 4, della L. 689/81 prevede che all’accertamento delle violazioni amministrative “possono” procedere anche gli ufficiali di PG;
L’Art. 13, comma 5, della L.R. Toscana 21/2015 stabilisce che la competenza sanzionatoria e il relativo introito appartengono esclusivamente al Comune;
In casi analoghi, organi di controllo con poteri di PG (quali ad esempio i NAS) usano procedere alla mera segnalazione del fatto all’autorità amministrativa territorialmente competente (Sindaco/SUAP) per gli adempimenti sanzionatori di competenza di quest’ultima.
Pongo i seguenti quesiti:
Interpretazione del potere di accertamento: Se il termine “possono” dell’Art. 13 della L. 689/81 configuri una facoltà di rilevazione del fatto (accertamento) che non obblighi necessariamente l’UPG alla contestazione immediata della sanzione pecuniaria, qualora la violazione riguardi materie amministrative estranee alle specifiche competenze istituzionali dell’ente di appartenenza.
Legittimità della sola segnalazione: Se sia da ritenersi corretta la procedura che vede l’UPG/ASL limitarsi esclusivamente alla constatazione del fatto (assenza di titolo abilitativo) e alla successiva segnalazione al Comune, demandando a quest’ultimo l’avvio del procedimento sanzionatorio vero e proprio.
Rischio di incompetenza per materia: Se l’eventuale contestazione diretta della sanzione da parte di personale ASL possa essere viziata da incompetenza funzionale, atteso che la legge regionale riserva al Comune sia il potere sanzionatorio che la titolarità dell’introito, e che l’UPG opera “nei limiti del servizio cui è destinato” (Art. 57 c.p.p.).
Resto in attesa di un chiarimento circa la sufficienza della semplice segnalazione per assolvere i doveri dell’organo accertatore in contesti di ripartizione di competenze tra Enti diversi.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere ai tuoi quesiti, è importante iniziare con una premessa generale sul diritto amministrativo e il principio di legalità, che impone agli organi amministrativi di agire secondo le competenze e le procedure stabilite dalla legge.
Interpretazione del potere di accertamento: L’articolo 13 della Legge 689/81, nel prevedere che gli ufficiali di PG “possono” procedere all’accertamento delle violazioni amministrative, conferisce una facoltà e non un obbligo. Questo significa che l’UPG ha la possibilità, ma non il dovere, di accertare la violazione. La scelta di utilizzare il termine “possono” indica un’opzione discrezionale, che permette all’ufficiale di valutare se procedere o meno con l’accertamento in base alle circostanze e alle competenze specifiche.
Legittimità della sola segnalazione: La procedura che prevede la limitazione dell’UPG/ASL alla constatazione del fatto e alla successiva segnalazione al Comune è coerente con il principio di specialità delle competenze amministrative. Considerando che l’articolo 13, comma 5, della L.R. Toscana 21/2015 attribuisce al Comune la competenza sanzionatoria e la titolarità dell’introito, la segnalazione da parte dell’UPG/ASL rispetta la ripartizione di competenze prevista dalla normativa, demandando al Comune l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Rischio di incompetenza per materia: La contestazione diretta della sanzione da parte del personale ASL potrebbe effettivamente essere viziata da incompetenza funzionale, in quanto la legge regionale assegna esclusivamente al Comune il potere sanzionatorio e la titolarità dell’introito derivante dalle sanzioni. L’articolo 57 del Codice di Procedura Penale, richiamando il principio di specialità, limita l’azione degli ufficiali di PG “nei limiti del servizio cui è destinato”, suggerendo che ogni azione punitiva diretta da parte dell’UPG/ASL in materia amministrativa estranea alle sue competenze istituzionali potrebbe essere considerata incompetente.
In conclusione, la semplice segnalazione al Comune da parte dell’UPG/ASL, in caso di violazioni amministrative non sanitarie come la mancanza della SCIA, appare essere la condotta procedurale corretta e sufficiente per assolvere i doveri dell’organo accertatore, rispettando la ripartizione di competenze tra Enti diversi prevista dalla normativa.
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Bibliografia e link utili:
Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”.
L.R. Toscana 21/2015, “Disciplina delle attività produttive e del commercio”.
Se vuoi un chiarimento che abbia un valoro formale, dovresti rivolgerti alla dirigenza della tua struttura.
Qui ti rispondo solo sulla base di quella che è la mia esperienza (che quindi ha un valore relativo).
L’art. 13 della L. 689/81 individua due categorie di soggetti che sono competenti ad eseguire gli accertamenti di violazioni amministrative:
gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa;
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
L’inserimento della seconda voce era dovuta al fatto che la normativa all’epoca vigente attribuiva alla polizia giudiziaria solo la funzione di applicare la legge penale (art. 219 del vecchio c.p.p.).
Lo stesso art. 13, poi, ricorda che è fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Come giustamente ricordavi, esistono soggetti che rivestono la qualifica di polizia giudiziaria SOLO nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni e quindi possono esercitare tali funzioni unicamente per determinate materie e/o entro determinati limiti territoriali.
Il problema che poni è sostanzialmente riconducibile a quanto previsto dall’art. 14 della L. 689/81: esiste oppure no un obbligo, per un operatore di polizia giudiziaria, di procedere sempre e comunque alla contestazione della violazione amministrativa che ha accertato nell’ambito della sua attività svolta ai sensi dell’art. 13?
Sul punto, è opportuno distinguere tra i vari casi possibili.
Se parliamo di un operatore di p.g. con funzioni limitate ad una determinata materia che nel corso del suo controllo accerta (o meglio: rileva) la commissione di violazioni di altra natura (che esulano dalla sua competenza), direi che non può procedere alla loro contestazione in quanto l’atto - adottato da un soggetto non abilitato all’accertamento - potrebbe agevolmente essere ritenuto viziato ai sensi degli artt. 21-septies e/o 21-octies della L. 241/90.
Se vuole essere corretto, dovrebbe segnalare le suddette “presunte” violazioni all’organo di controllo o all’autorità competente, che quindi potrà dare avvio alla procedura sanzionatoria (e qui sarebbe opportuna una “nuova” ispezione da parte dell’organo di controllo competente).
Più difficile è il discorso se parliamo invece di un operatore di p.g. con funzioni complete e generali, perché appartenente a uno dei corpi statali espressamente indicati dall’art. 55 c.p.p. o perché appartenente ad un corpo di polizia locale che opera all’interno del proprio territorio.
Di fatto, l’art. 14 della L. 689/81 non limita in alcun modo il potere di contestazione della violazione accertata. Anzi, dice che - quando possibile - DEVE essere contestata sia al trasgressore che alla persona obbligata in solido. E che, quando non è possibile la contestazione immediata, DEVE essere notificata agli stessi soggetti.
Se ne dovrebbe dedurre, quindi, che se un organo di controllo è abilitato ad effettuare atti di accertamento della violazione (ex art. 13) è anche obbligato a contestare la medesima (ex art. 14).
E’ il successivo art. 17 a prevedere che “il rapporto”, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, debba essere trasmesso all’ufficio/autorità cui sono demandati attribuzioni e compiti nella materia alla quale si riferisce la violazione. Quindi, è solo con l’art. 17 che nella procedura sanzionatoria entra in gioco “l’autorità competente”.
E’ ovvio che il verbale contestato/notificato ex art. 14 deve indicare qual è l’ufficio/autorità competente a ricevere il pagamento dell’eventuale PMR, a ricevere un eventuale ricorso e a procedere con l’irrogazione della sanzione in caso di mancato PMR.
Sto ragionando in termini generali: questo è quello che dispone la L. 689/81.
Poi, con riferimento a particolari materie specialistiche, occorre vedere se esistono norme speciali che prevedono una procedura differente, oppure se le varie amministrazioni hanno emanato circolari che indicano ai LORO operatori di seguire una procedura differente (che quindi valgono SOLO per i loro dipendenti).
In effetti, in diversi casi gli organi di p.g. statali non procedono alla contestazione/notificazione della violazione amministrativa accertata, ma si limitano a segnalarla all’autorità competente (generalmente il Comune), demandando di fatto a quest’ultima l’avvio della procedura sanzionatoria. Esiste una giustificazione corretta per questa modalità? Sul punto bisognerebbe chiedere ai diretti interessati.
Una giustificazione, che può anche ritenersi valida, a mio giudizio è questa: la gestione dei verbali presuppone una particolare struttura amministrativa per la loro registrazione e protocollazione, e soprattutto per la loro notifica e per la gestione delle fasi successive. Struttura per la quale non sempre i suddetti organi di p.g. sono organizzati. Occorre tenere presente che gli stessi operano su ampi territori e quindi nei confronti di plurime “autorità competenti”, per cui sarebbe complesso anche solo il reperimento dei dati da comunicare al trasgressore e all’obbligato in solido.
Ho risposto un po’ a braccio e senza entrare sul punto dei tuoi specifici quesiti; spero di avere comunque dato qualche indicazione utile.
Quindi se ho ben capito, qualora del personale UPG dell’ASL rilevasse, ad esempio, l’assenza di SCIA in una palestra in Toscana:
L’operatore può e deve limitarsi alla segnalazione al Comune, in quanto ente titolare della sanzione e del relativo introito.
Tale segnalazione è atto sufficiente ad assolvere integralmente i doveri di vigilanza del personale intervenuto.
Un’eventuale contestazione diretta risulterebbe viziata da incompetenza per materia, mancando la legittimazione attiva su proventi destinati a un ente diverso.
Nel senso che il personale UPG dell’ASL potrebbe essere ritenuto incompetente per materia, qualora si dovesse considerare che la verifica della SCIA per l’apertura della palestra esuli dalla materia strettamente igienico-sanitaria, ma non perché i proventi della sanzione vanno ad un ente diverso (Comune) o perché manca “la legittimazione attiva su proventi destinati a un ente diverso”.
Esisteno violazioni di natura strettamente igienico-sanitaria per le quali i proventi delle sanzioni sono incamerati da un ente diverso: in Lombardia, ad esempio, un regolamento regionale fissa i requisiti igienico-sanitari dei centri massaggi di esclusivo benessere ed il personale UPG dell’ASL è certamente abilitato ad accertare e a contestare le relative violazioni, ma i proventi delle sanzioni vanno al Comune.
A scanso di equivoci, se fossi un UPG dell’ASL e non avessi ricevuto precise e diverse indicazioni in merito, in un caso del genere preferirei segnalare al Comune la “presunta” mancanza della SCIA per l’apertura della palestra, in quanto gli interessati non erano in grado di esibire la stessa in sede di controllo.
Diverso sarebbe stato se la norma avesse previsto anche la presentazione di una SCIA sanitaria: in quel caso avrei contestato direttamente la violazione.
La questione che solleva è di particolare rilevanza pratica e giuridica, poiché si colloca all’intersezione tra le funzioni di Polizia Giudiziaria, i poteri di vigilanza amministrativa dell’Azienda USL e le competenze sanzionatorie degli Enti Locali.
Il cuore del problema risiede nel coordinamento tra il potere generale di accertamento previsto dalla Legge 689/81 e il principio di specialità/competenza dettato dalle leggi regionali e dal Codice di Procedura Penale.
Ecco un’analisi dettagliata per i quesiti posti:
1. Interpretazione del potere di accertamento (Art. 13 L. 689/81)
Il termine “possono” utilizzato nell’Art. 13, comma 4, della Legge 689/81, pur attribuendo una facoltà legale, va interpretato sistematicamente.
Facoltà di accertamento: Gli UPG hanno la capacità giuridica di rilevare violazioni amministrative incontrate nell’esercizio delle loro funzioni, anche se estranee alla loro competenza principale (sanitaria). Questo serve a evitare che un illecito resti impunito solo perché l’organo specifico non è presente.
Obbligo di contestazione vs. Rilevazione: Sebbene l’UPG abbia il potere di “accertare” (ovvero descrivere il fatto e raccogliere le prove), la contestazione immediata (redazione del verbale di contestazione con indicazione della sanzione e delle modalità di pagamento) presuppone che l’organo accertatore sia inserito nel flusso procedimentale di quell’amministrazione.
Conclusione: Per materie estranee alle competenze istituzionali dell’ASL, il “possono” si traduce in una facoltà di rilievo del fatto che non obbliga alla contestazione diretta della sanzione pecuniaria, specialmente se l’ente di appartenenza non ha la gestione contabile e amministrativa di quegli introiti.
2. Legittimità della sola segnalazione (Iter procedurale)
La procedura che vede l’UPG limitarsi alla constatazione del fatto tramite verbale di sopralluogo e successiva segnalazione/trasmissione degli atti al Comune (SUAP o Polizia Municipale) è non solo corretta, ma caldamente raccomandata.
Il percorso suggerito è il seguente:
Rilevazione: Durante l’ispezione, l’UPG prende atto dell’assenza della SCIA (violazione dell’Art. 13 L.R. 21/2015).
Verbalizzazione: Si redige un verbale di ispezione/sopralluogo (non di contestazione) in cui si descrive oggettivamente lo stato dei luoghi e l’assenza del titolo.
Trasmissione: Il verbale viene trasmesso formalmente al Comune (Autorità Competente ai sensi dell’Art. 18 L. 689/81).
Sanzione: Sarà il Comune, titolare del potere sanzionatorio e dei relativi introiti, a redigere il verbale di contestazione e notificarlo al trasgressore, citando il verbale di sopralluogo dell’ASL come atto presupposto.
3. Rischio di incompetenza per materia e limiti funzionali
Il rischio di un vizio di legittimità nell’atto è concreto qualora l’ASL procedesse alla contestazione diretta (irrogando la sanzione).
Incompetenza Funzionale: L’Art. 57 c.p.p. limita la qualifica di UPG “nei limiti del servizio cui sono destinati”. Sebbene la L. 689/81 estenda i poteri di accertamento, la gestione della sanzione (dalla riscossione alla fase dei ricorsi davanti al Prefetto o al Giudice di Pace) deve essere curata dall’Ente che la legge individua come destinatario del provento e titolare della funzione (il Comune).
Gestione del Contenzioso: Se l’UPG/ASL contestasse direttamente la sanzione della L.R. 21/2015, l’ASL si troverebbe a dover gestire scritti difensivi ed eventuali ricorsi per una materia (amministrativa-commerciale) su cui non ha giurisdizione né interesse economico, con il rischio che l’ordinanza-ingiunzione sia nulla per incompetenza dell’organo che ha originato l’accertamento.
Sintesi Operativa
Caratteristica
Condotta dell’UPG/ASL
Azione immediata
Rilevazione del fatto e descrizione nel verbale di sopralluogo.
Contestazione pecuniaria
Sconsigliata. Da lasciare al Comune/SUAP.
Notifica violazione
Trasmissione della “notizia di illecito amministrativo” al Comune.
Base Giuridica
Art. 13 c.4 L. 689/81 (potere) e Art. 13 L.R. 21/2015 (competenza).
Nota di prassi: Il comportamento dei NAS citato nel quesito è il modello di riferimento (standard di “best practice”). Essi operano come organi di controllo ad ampio spettro ma, per violazioni amministrative non di loro specifica competenza (es. licenze commerciali), si limitano a segnalare all’autorità amministrativa competente (Sindaco/Prefetto).
Di seguito propongo uno schema procedurale e un modello di comunicazione (segnalazione di illecito amministrativo) che l’UPG dell’Azienda USL può utilizzare per trasmettere gli atti al Comune.
Questa procedura garantisce la massima tenuta giuridica, evitando che l’ASL si esponga a ricorsi per eccesso di potere o incompetenza, pur assolvendo ai doveri di collaborazione tra pubbliche amministrazioni.
Schema del Flusso Procedurale
Sopralluogo: L’UPG rileva l’assenza della SCIA durante l’ispezione sanitaria.
Verbale di Ispezione: Viene redatto un verbale (atto pubblico) che descrive l’attività in corso e l’assenza del titolo abilitativo.
Segnalazione (Nota di Trasmissione): L’ASL invia il verbale al Comune/SUAP.
Accertamento e Contestazione (Comune): La Polizia Municipale o l’ufficio commercio, sulla base del verbale ASL, redige il verbale di contestazione ex L. 689/81 e lo notifica al trasgressore.
Modello di Segnalazione al Comune
Spett.le Comune di [Inserire Nome Comune]All’Attenzione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)e p.c. al Comando di Polizia Municipale
OGGETTO: Segnalazione di violazione amministrativa ai sensi della L.R. Toscana 21/2015 – Accertamento effettuato in data [Data] presso [Nome Palestra/Sede].
Premesso che: Il sottoscritto [Nome e Cognome], in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in forza presso il Servizio [Nome Servizio ASL] dell’Azienda USL [Nome Azienda], nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo;
Si comunica che: In data [Data], alle ore [Ora], è stato effettuato un sopralluogo ispettivo presso i locali siti in [Indirizzo], ove viene esercitata l’attività di [Descrizione attività, es. palestra/centro fitness] da parte della ditta/società [Ragione Sociale/Nominativo].
Nel corso degli accertamenti, oltre alle verifiche di specifica competenza sanitaria, è emerso che l’attività risultava priva della prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in violazione di quanto disposto dall’Art. 13 della Legge Regionale Toscana n. 21/2015.
Rilevato che:
Ai sensi dell’Art. 13, comma 4, della Legge 689/81, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere all’accertamento delle violazioni amministrative per le quali abbiano avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.
L’Art. 13, comma 5, della L.R. Toscana 21/2015 attribuisce al Comune la competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi.
Tutto ciò premesso: Si trasmette in allegato copia del Verbale di Ispezione n. [Numero] del [Data], affinché codesta Amministrazione, nella persona dell’Organo Competente, provveda alla formale contestazione della violazione amministrativa e all’adozione degli eventuali provvedimenti interdittivi previsti dalla normativa vigente.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
[Luogo e Data]
L’Ufficiale di P.G. accertatore(Firma digitale/autografa)
Note Tecniche per la Redazione
Valore Probatorio: Il verbale redatto dall’UPG/ASL è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento e dei fatti che l’UPG attesta essere avvenuti in sua presenza (Art. 2700 c.c.). Il Comune può quindi sanzionare “per relationem”, cioè basandosi interamente sul vostro rilievo.
Termini: Si consiglia di trasmettere la segnalazione entro pochi giorni dall’ispezione, per consentire al Comune di rispettare i termini di contestazione previsti dall’Art. 14 della L. 689/81 (solitamente 90 giorni dall’accertamento).
Riscontro: È buona norma richiedere al Comune un riscontro dell’avvenuta contestazione per chiudere formalmente il fascicolo ispettivo interno all’ASL.
Volevo chiedere una precisazione relativa alla sintesi operativa della segnalazione (punto 3 dello schema del flusso procedurale): vorrei sapere se questa resti valida e necessaria anche laddove il Comune decida di avvalersi della USL per la vigilanza, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, della LRT 68/2015, come ad esempio nel caso in cui la USL riscontri violazioni — come la mancata manutenzione del DAE o l’assenza di personale formato — per consentire poi al Comune l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di sua competenza.
Ti do la mia opinione:
E’ un equivoco diffuso in cui molti cadono, ma la contestazione delle violazioni amministrative è in realtà una cosa differente dalla irrogazione delle sanzioni amministrative.
Devo ribadire dei concetti forse banali, ma che evidentemente non sono sempre facili da recepire.
Il procedimento delle sanzioni amministrative disciplinato dalla legge n. 689/81 inizia con la redazione e successiva contestazione o notificazione di un processo verbale di accertamento della violazione da parte di un organo preposto alla vigilanza (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, eccetera, nonché altri uffici della Pubblica Amministrazione anche se solo negli ambiti di loro specifica competenza, come gli ispettori dell’ASL).
In via ordinaria, la legge consente il pagamento del processo verbale con una cifra “in misura ridotta” (PMR) che ha effetto liberatorio ed interrompe il procedimento sanzionatorio. Per questo motivo, l’organo di vigilanza accertatore deve indicare sul verbale:
l’importo del pagamento in misura ridotta,
le modalità per il pagamento nei confronti dell’Autorità competente ad incamerare i proventi della sanzione, che molto spesso non appartiene allo stesso Ente a cui appartiene l’organo di vigilanza: capita tutti i giorni che la Polizia Locale, ad esempio, compili dei verbali i cui proventi vanno però all’Agenzia delle Entrate o all’ATS competente o alla Provincia, ecc.
l’Autorità a cui fare ricorso.
La legge poi dispone che in caso di mancata oblazione del PMR entro il termine di 60 giorni, l’organo di vigilanza accertatore trasmetta il processo verbale (con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni) con il rapporto all’Ufficio competente all’irrogazione della sanzione, che entra in gioco solo a questo punto (e non è detto che sia lo stesso Ufficio a cui vanno i proventi della sanzione).
In pratica, però, è consuetudine diffusa che il verbale/rapporto venga trasmesso all’Autorità competente ben prima dello scadere del termine dei 60 giorni, per dare modo a quest’ultima di sapere a cosa si riferiscono eventuali ricorsi o eventuali pagamenti in misura ridotta pervenuti.
L’Ufficio competente all’irrogazione della sanzione, quindi, riceve il verbale, esamina gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi presentati da trasgressore e/o responsabile in solido e gli eventuali documenti allegati, richiede, se necessario, eventuali controdeduzioni all’organo di vigilanza che ha accertato la violazione, effettua l’audizione personale degli eventuali richiedenti e infine, se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e delle spese del procedimento ed emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, a carico del responsabile della violazione e del responsabile in solido; altrimenti procede all’archiviazione del processo verbale dandone notizia alle parti interessate.
Per venire al tuo caso: la L.R. Toscana 9 ottobre 2015, n. 68 disciplina la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva.
Il suo art. 6 prevede che il Comune eserciti le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi, anche avvalendosi delle aziende ASL. Non viene specificato qual è l’Autorità competente ad irrogare le sanzioni né qual è quella competente ad incamerare i proventi, per cui pare logico ritenere che sia lo stesso Comune (a meno che non esistano altre disposizioni regionali che ignoro).
Per cui, applicando il ragionamento di cui sopra, avremo:
ASL = organo di vigilanza (di cui si può avvalere il Comune) >>> organo accertatore >>> deve compilare e contestare il processo verbale di accertamento della violazione con le indicazioni sopra specificate (cifra da pagare in misura ridotta + Autorità a cui vanno i proventi + Autorità a cui fare ricorso); NON SI PUO’ LIMITARE A SEGNALARE LA VIOLAZIONE.
Comune = Autorità a cui vanno i proventi + Autorità a cui fare ricorso + Autorità competente ad irrogare la sanzione (tramite ordinanza-ingiunzione) se non viene effettuata l’oblazione con il PMR.
Ti ringrazio per la disamina, davvero approfondita.
Ricollegandomi al caso della SCIA, il mio dubbio sul DAE è proprio sulla ‘competenza’. Anche se il defibrillatore riguarda la salute, la sanzione nasce da un obbligo amministrativo che la legge regionale affida alla vigilanza del Comune. Se l’ispettore ASL contesta direttamente la sanzione, non rischia l’incompetenza funzionale?
Seguendo la logica di Chiarelli, non sarebbe più sicuro seguire il ‘modello NAS’? L’ASL certifica il fatto con un verbale di ispezione (atto pubblico) e lo trasmette al Comune. In questo modo l’ASL ‘blinda’ l’accertamento tecnico ed evita di dover gestire ricorsi e beghe legali per sanzioni i cui proventi spettano comunque al Comune.
In sostanza: meglio che l’ASL faccia tutto rischiando l’annullamento del verbale per incompetenza, o che si limiti a segnalare il fatto in modo inattaccabile lasciando la gestione della sanzione al Comune?
Come fa a rischiare l’incompetenza funzionale su una violazione che riguarda il rispetto degli obblighi previsti per i DAE, se è la stessa legge regionale a dire che il Comune può avvalersi dell’ASL per i controlli?
Sicuramente sarebbe più comodo, perché si evitano le “rogne” di dover contestare personalmente le sanzioni… (cosa non sempre gradevole per l’organo di vigilanza).
NOTA BENE: la risposta di Chiarelli era relativa al caso di un ispettore ASL che nel corso di un sopralluogo rilevava una possibile violazione di natura amministrativa (mancanza della SCIA per l’avvio di una palestra, art. 13 L.R. Toscana 21/2015), che quindi esulava dal suo ambito di competenza funzionale per la materia igienico-sanitaria. Ed era la stessa risposta che ti avevo già dato io.
La stessa cosa non può valere per una violazione che riguarda il rispetto degli obblighi previsti per i DAE, di cui alla L.R. Toscana 68/2015, dove l’ispettore ASL agisce nel pieno delle sue funzioni…
Anche su questo aspetto non sono d’accordo.
I ricorsi sono comunque e in ogni caso gestiti dall’Autorità competente (in questo caso, il Comune). E’ all’Autorità competente che devono essere inviati gli scritti difensivi, è l’Autorità competente che deve sentire gli interessati se ne fanno richiesta, è l’Autorità competente che deve valutare la fondatezza dell’accertamento.
Al massimo, all’organo di vigilanza che ha accertato la violazione potranno essere chieste eventuali controdeduzioni; ma sarebbe la stessa cosa se la violazione fosse stata contestata da uffici comunali sulla base dell’accertamento effettuato da ASL.
Secondo il mio giudizio, sulla questione dei DAE il punto centrale resta l’interpretazione del termine “avvalersi” contenuto nella legge regionale.
A mio parere, anche se la norma prevede che il Comune possa avvalersi dell’Azienda USL, questo configura una collaborazione tecnica e non un trasferimento della titolarità della funzione sanzionatoria. All’articolo 6 della legge 68, infatti, la titolarità della vigilanza resta espressamente in capo al Comune, che utilizza l’ASL come organo esperto per il riscontro tecnico.
Per questo, vedo la scelta di procedere tramite segnalazione dell’illecito come un percorso del tutto lineare. L’articolo 13 della legge 689/81 prevede che gli organi accertatori “possono” contestare la violazione: è una facoltà che permette all’Azienda USL di documentare i fatti con un verbale di ispezione tecnica, lasciando poi al Comune — che è l’ente titolare della vigilanza e del provento — il compito di emettere la contestazione formale.
In questo modo i ruoli rimangono ben definiti: l’ASL svolge il rilievo tecnico per cui è stata richiamata dalla norma e il Comune, in quanto titolare della funzione, gestisce l’atto sanzionatorio amministrativo. Mi sembra una modalità che rispetta l’impianto della legge regionale e garantisce la massima chiarezza nelle competenze di entrambi gli enti.