Buongiorno.
Si può bypassare il SUAP per l’ottenimento di atti di assenso/autorizzazioni in materia?
Se dovessi rispondere direi di no, poichè esso è un servizo funzionalmente sovraordinato con atti a valenza esterna che fa da collettore/regia e adotta gli atti in base alle risultanze ricevute dai vari uffici, tanto che a mio giudizio, è giusto dire: operare al di fuori del Suap, è azione illegittima se non illegale.
Mi scuso per la domanda ma, ne sto vedendo e sentendo tante che, dire ho delle perplessità è poco.
Grazie per le risposte
L’art. 38, comma 3 del DL n. 112/2008, la disposizione delega dalla quale è nato il DPR 160/2010 ha passato il vaglio della Corte Costituzionale (pronuncia n. 15/2010). Assicurare l’efficienza del mercato, la libera concorrenza ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, è una prerogativa statale che non può essere disattesa da altri soggetti pubblici. Il DPR 160/2010 è ineludibile.
Vedi il consiglio di stato (parere su ricorso straordinario al PdR) n. 1683/2020:
… Come correttamente rilevato dal Ministero dell’interno, con il ricorso si chiede in via principale l’annullamento di un atto di natura endoprocedimentale, emesso nell’ambito del procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento finale di competenza del responsabile del SUAP.
Deve essere al riguardo ricordato che, a mente dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010, “è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” e che, ai sensi del successivo art. 4, “1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente (…)”.
Ciò premesso, l’avversata nota del Comune, a ben vedere, costituisce un mero “parere” e, in quanto tale, è priva di autonomia decisoria e di spessore provvedimentale e, quindi, di una propria attitudine lesiva, in quanto si inserisce in più ampio procedimento destinato a concludersi con il rilascio (o il diniego) della licenza temporanea richiesta dall’interessato al SUAP.
Così riconosciuta la natura endoprocedimentale dell’atto, deve concludersi che esso non è autonomamente impugnabile…