Salve, non mi è ben chiara la procedura da utilizzare in casi di appalti compresi tra le soglie dell’affidamento diretto e quelle europee, che siano Lavori o Forniture o Servizi; dai suoi video più volte si parla di “Competitiva con negoziazione”, nella norma all’art. 50 si parla di “Negoziata senza bando” , (che credo si riferisca a quella esplicitata all’art. 76, che come è ben spiegato si tratta di una procedura utilizzabile in casi “particolari”) ; dove mi sbaglio ??
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La tua domanda riguarda la comprensione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, in particolare quelle da utilizzare per appalti di lavori, forniture o servizi che si collocano tra le soglie dell’affidamento diretto e quelle europee. La confusione tra “Procedura Competitiva con Negoziazione” e “Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando” è comune, data la complessità della normativa in materia di appalti pubblici.
Teoria Generale del Diritto sugli Appalti Pubblici:
Gli appalti pubblici nell’Unione Europea sono regolati da direttive specifiche, recepite dagli Stati membri nelle loro normative nazionali. In Italia, il riferimento normativo principale è il Codice degli Appalti, regolamentato dal D.Lgs. 50/2016 e successivamente modificato, tra cui le recenti innovazioni introdotte dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti). Le procedure di affidamento degli appalti sono stabilite in funzione del valore dell’appalto e della natura dei lavori, forniture o servizi da realizzare.
Norme Relative alla Teoria:
- Affidamento Diretto: per appalti di importo inferiore alle soglie stabilite per la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando.
- Procedura Aperta e Procedura Ristretta: per appalti di importo superiore alle soglie europee.
- Procedura Competitiva con Negoziazione e Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando: per casi specifici, compresi tra le soglie dell’affidamento diretto e quelle europee, o in situazioni particolari definite dalla normativa.
Esempi Concreti:
- La Procedura Competitiva con Negoziazione (art. 61 del D.Lgs. 50/2016, come modificato) può essere utilizzata quando i bisogni non possono essere soddisfatti senza adattamenti sostanziali dei beni o servizi disponibili sul mercato o in casi particolarmente complessi.
- La Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando (art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato) è prevista per casi eccezionali, come l’urgenza imprevedibile o quando una precedente procedura aperta o ristretta non ha prodotto offerte valide.
Conclusione Sintetica:
La scelta tra “Procedura Competitiva con Negoziazione” e “Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando” dipende dalla specifica situazione e dalle esigenze dell’ente appaltante, in conformità con la normativa vigente. È importante valutare attentamente i requisiti e le condizioni previste per ciascuna procedura.
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Bibliografia:
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti) Testo Unico
- D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) Nuove Disposizioni
Buongiorno @RafLak provo a rispondere al suo quesito. La procedura corretta ai sensi dell’art 50, co 1, lett. c,d,e, del nuovo codice dei contratti è la procedura negoziata senza bando di cui all’art 76. Si precisa che quella utilizzata nel sottosoglia ovvero nella fattispecie di cui agli articoli sopra richiamati, può essere utilizzata in assenza delle condizioni specificate nell’art. 76. Quindi per semplicità, nel sottosoglia non è necessaria la gara deserta, il monopolio o l’urgenza per attivare un negoziata senza bando, in quanto è una concessione/deroga riconosciuta dal legislatore, fermo restando che nel sottosoglia è obbligatorio invitare un numero minimo di operatori economici (5-10) in base all’importo.
Vincenzo