COMUNE DI ROMA
L’art. 247 del RD n. 635/1940 nel precisare le modalità di tenuta del Registro cose usate antiche dispone anche che tali disposizioni non si applicano al “commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo”.
Si chiede se il Comune di Roma ha precisato la somma sotto la quale non sussistono gli obblighi di cui sopra (Il Comune interpellato sul punto è stato alquanto vago). Nel caso di mancata delibera come ci si deve comportare?
Si chiede inoltre se per la mancata registrazione di più operazioni si applica per ogni omissione la sanzione prevista dal RD 773/1931 ovvero una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 o se esiste la possibilità di una qualche forma di riduzione.
Grazie. Alberto