Comunicazione "anomala" modifica responsabile tecnico

Buongiorno,
tempo fa abbiamo sanzionato un’attività di parrucchiere in quanto il responsabile tecnico non era presente sul posto (nè mai lo era stato).
Ora, lo stesso responsabile tecnico ci comunica via PEC che non intende rinnovare e prorogare il contratto in essere con scadenza fissata il giorno 30 giugno 2025, e che di conseguenza a decorrere da oggi non farà più parte a nessun titolo della suddetta società, né in qualità di socio, né in qualità di direttore tecnico. Di conseguenza, non sarà più autorizzato l’utilizzo del suo titolo di studio o del suo nominativo per alcuna finalità legata all’attività dell’impresa.
Contestualmente, lo stesso chiede che:

  • Venga presa nota del recesso e notificata ufficialmente la sua uscita da ogni carica societaria e tecnica;
  • Sia data comunicazione agli uffici competenti, in particolare alla Camera di Commercio, affinché venga aggiornata la visura camerale e sia interrotto l’utilizzo del suo titolo professionale e del suo nominativo quale direttore tecnico;
  • Siano avviati, se necessario, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la regolare cessazione della sua posizione all’interno della società.

Ora chiedo:
stante questa semplice comunicazione via PEC, è nostro compito inoltrarla alla Camera di Commercio?
La prassi normale dovrebbe prevedere la comunicazione al SUAP (nel nostro caso tramite IMPRESAINUNGIORNO) da parte della Ditta di modifica del Responsabile Tecnico, quindi non capisco in quali termini dovremmo procedere noi.

Grazie

La comunicazione è pervenuta correttamente al SUAP del Comune da parte del RT.
Compito del SUAP è notiziare tutti gli Enti Terzi interessati sia per l’attività di vigilanza e controllo (Ufficio PL del Comune e ATS in particolare) sia per eventuali altri adempimenti, come la CCIAA, che dovrà aggiornare la visura camerale dell’impresa.
Il SUAP inoltre a mio avviso dovrebbe darne notizia all’impresa invitandola a presentare la pratica di sostituzione e ricordando che l’esercizio in assenza di RT è sanzionabile.