Confermo, la comunicazione non è di fatto normata.
Di sicuro non è una SCIA.
Quindi a mio avviso non si applica l’art. 19 della L. 241/1990 e soprattutto non si applica l’interruzione dei termini, che non è prevista nemmeno per la SCIA (e peraltro quali termini se la comunicazione non è normata?).
Se il modulo di comunicazione è corretto e telematico di fatto è impossibile inviare una pratica non ricevibile, fatto salvo l’errore dell’utente (allega un documento “incompleto”, inserisce un dato per un altro,…).
Fatte queste premesse ritengo che sia fattibile, in un’ottica di collaborazione tra PA e utente, chiedere un’integrazione al fine della ricevibilità della comunicazione, dando un termine molto ristretto (3/5 gg massimo), informando l’utente che in caso di mancato riscontro, in base alla documentazione agli atti, la comunicazione è irricevibile in quanto carente di …
Ovviamente va verificato caso per caso, l’integrazione non deve portare modifiche a quanto comunicato.
Vista la natura del quesito, attendi conferma dagli esperti di Omniavis.