L’articolo 49-bis (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia) della L. n. 233/2021 modifica gli artt. 86 e 87 del Codice antimafia:
«1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 86:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l’obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell’emanazione della documentazione antimafia, l’intervenuto cambiamento della sede dell’impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta”;
2) al comma 4, le parole: “dell’obbligo di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis”;
b) all’articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2”».
Per quanto disposto in particolare dal nuovo c. 3-bis dell’art. 86 per le attività produttive la suddetta comunicazione dovrebbe passare a mio avviso solo dal SUAP, nel qual caso sarebbe opportuno predisporre un modello telematico ad hoc. Oltre al Prefetto (competente in materia, art. 87 c. 2-bis), a quali Enti andrebbe eventualmente trasmessa la comunicazione? CCIAA, Provincia (se hanno ad esempio AUA), VV.F. (se soggetti a prevenzione incendi),…
La nuova disposizione prevede la comunicazione per il generico cambiamento della sede dell’impresa, non distinguendo tra sede legale e sede operativa. È corretto pertanto prevederla per entrambe le modifiche?
Grazie
Alberto