Colleghi buon pomeriggio.
L’ufficio tecnico ha segnalato la presenza di pericoli in alcuni punti del taglio stradale a seguito di lavori. Da sopralluogo della polizia locale è emerso che effettivamente, la ditta che ha eseguito i lavori ha ripristinato la strada in modo molto approssimativo e con pericolo per la circolazione stradale.
Secondo voi che tipo di sanzione devo applicare considerato che i lavori sono terminati e che sul posto non ci sono più operai?
Ringrazio
La risposta più istintiva sarebbe quella di contestare la violazione dell’art. 21/2° comma del C.d.S., che è quella che viene solitamente applicata (quasi di “default”) in queste situazioni…
In realtà, però, almeno in un caso la Cassazione ha stabilito che la suddetta violazione non ha natura permanente e può essere applicata solo quando il cantiere ed i lavori sono ancora in corso. Nel caso in questione, quindi, è forte il rischio di soccombere in un ricorso.
La possibilità di poter contestare una sanzione nel fatto in esame, allora, si gioca tutta sull’accuratezza delle prescrizioni inserite nell’autorizzazione ex art. 21 o nella concessione ex art. 25 C.d.S. per quanto riguarda il corretto ripristino del manto stradale al termine dei lavori, perché entrambi i suddetti articoli prevedono sanzioni (sebbene di importo differente) per chi viola le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/concessioni.
Al limite, poiché il ripristino scorretto del manto stradale ha creato comunque uno stato di pericolo per la circolazione, c’è sempre il buon art. 15/1° comma, lett. a) del C.d.S.
A parte le sanzioni amministrative, non va dimenticato quanto previsto dall’art. 1669 del codice civile.
Grazie mille Marco, grazie davvero. Si avevo visto la sentenza della Cassazione di cui parli. Mi guarderò le autorizzazioni concesse con le prescrizioni comunque. Grazie mille
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