A mio avviso all’omessa comunicazione di cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere applicata alcuna sanzione, perchè l’art. 116 della L.r.T 62/18, non la prevede espressamente.
Ritengo inoltre che la mancata previsione di una sanzione per l’omessa comunicazione di cessazione non sia stata causata da una svista da arte del legislatore regionale, ma che viceversa vi sia stata una precisa volontà al riguardo.
Mentre infatti da un lato l’art. 95 è applicabile a tutte le attività commerciali previste dal Codice (commercio in sede fissa, vendita periodici, somministrazione, commercio su aree pubbliche, distributori di carburanti), in nessuno degli artt. 113, 114,116 e 118, che stabiliscono le sanzioni per le suddette attività, viene disciplinata la sanzione da applicare in caso di violazione dell’art. 95 cit…
Non mi pare neanche di rinvenire nel nuovo Codice la disposizione generale di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del titolo relativo alle attività commerciali, che esisteva in precedenza prima della novella del 2018.