Comunicazione cessazione attivita’ commercio su aree pubbliche (art 95 L.R.T. 62/2018)

Buongiorno,

una ditta presenta nel 2021 la comunicazione di cessazione attivita’ di commercio itinerante su area pubblica.

Nella comunicazione viene riportata come data di cessazione il 31/12/2017 e pertanto non vengono rispettati i termini di 60gg previsti dall’articolo 95 della Legge Regione Toscana 62/2018.

In CCIAA la data di cancellazione risulta essere ad aprile 2021.

Nella LRT 62/2018 non ho trovato citazioni in merito alle sanzioni da applicare per tale ritardo (se ci sono).

Come ci dobbiamo comportare?

Grazie per l’eventuale risposta.

A mio avviso all’omessa comunicazione di cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere applicata alcuna sanzione, perchè l’art. 116 della L.r.T 62/18, non la prevede espressamente.

Ritengo inoltre che la mancata previsione di una sanzione per l’omessa comunicazione di cessazione non sia stata causata da una svista da arte del legislatore regionale, ma che viceversa vi sia stata una precisa volontà al riguardo.

Mentre infatti da un lato l’art. 95 è applicabile a tutte le attività commerciali previste dal Codice (commercio in sede fissa, vendita periodici, somministrazione, commercio su aree pubbliche, distributori di carburanti), in nessuno degli artt. 113, 114,116 e 118, che stabiliscono le sanzioni per le suddette attività, viene disciplinata la sanzione da applicare in caso di violazione dell’art. 95 cit…

Non mi pare neanche di rinvenire nel nuovo Codice la disposizione generale di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del titolo relativo alle attività commerciali, che esisteva in precedenza prima della novella del 2018.

Ciao Nicola, proprio perché non ho trovato sanzioni faccio la domanda…
Rimango perplesso del fatto che la norma preveda un termine ma il suo mancato rispetto non preveda sanzione…

Secondo me c’è stata una precisa scelta di non voler prevedere alcuna sanzione.
Infatti la L.R. 23/07/2020 n. 68, (legge di modifica della L.62/2018, alla quale peraltro si deve la regolamentazione dei c.d. Hobbisti ) sono state modificate tutte le disposizioni in materia di sanzioni, assoggettando a sanzione la violazione delle disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, ma non la violazione delle disposizioni in materia di cessazione.

Per quanto la cosa lasci perplessi, non è sanzionabile né la comunicazione di cessazione fuori termine (come nel tuo caso), né l’omessa comunicazione di cessazione.

Secondo me puoi fare molto poco; al limite (ma proprio “al limite” !!!) gli fai correggere la comunicazione di cessazione facendogli mettere la data corretta !!! :grinning: :grinning:

sono d’accordo con Nicola. Aggiungo che sono i principi normativi della legge n. 689/81 ad impedire l’applicazione di sanzioni non espressamente ed esplicitamente previste dalla legge. Si vede che la regione ha reputato la fattispecie come non meritevole di una sanzione amminstrativa

Personalmente non sono alla ricerca di emettere un provvedimento sanzionatorio…
Mi interessa più che altro essere tranquillo su come viene gestita la pratica…
La prenderò così com’è…
Magari dovrò ringraziare il soggetto che ha comunicato la cessazione… :joy::joy::joy: