Comunicazione di avvio del procedimento - articoli di riferimento

Nella lezione n.2 del corso avanzato 2 redazione atti del Dott. Chiarelli vengono riportate alcune comunicazioni di avvio del procedimento. Nell’indicare la data entro cui il procedimento deve concludersi si citano anche i rimedi esperibili in caso di inerzia.
a tal fine si cita l’articolo 3 comma 4-bis della legge 241/1990.
nel testo della legge in mio possesso (Bosetti&Gatto) il comma è solo il 4 non 4 bis.
forse la mia è pignoleria ma in concorso a cui ho partecipato mi hanno corretto la non citazione dell’articolo (avevo dimenticato di citare “bis”)
grazie per chiarire
cordiali saluti

Inserisca lo SCREEN SHOT della slides per capire meglio

allego slide
slide 77 lezione 2 redazione atti.pdf (173,4 KB)

1 Mi Piace

Era la vecchia formulazione.

L. 11/02/2005, n. 15

Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42.

    1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4*-bis*. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’articolo 21*-bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

Il comma 4 bis è stato poi abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 126 del 2016

ho un po’ di confusione…nell’indicare al destinatario i rimedi esperibili in caso di inerzia devo far riferimento quindi all’art.3 comma 4 (“in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”) essendo stato abrogato il 4 bis. ho capito bene?
questo articolo può essere citato in tutti i documenti notificati all’interessato come
nel caso di ordinanze sindacali o basta inserire la formula " contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto…? non so se mi sto facendo ancora più confusione

1 Mi Piace

La formula finale vale per i provvedimenti destinati a terzi ricorribili. Non serve citare le norme della legge 241/1990.
Diverso è il riferimento al responsabile in via sostitutiva indicato in amministrazione trasparente in via generale
https://www.ats-brescia.it/autorita-sostitutiva-ex-art.-2-c.-9-bis-legge-241/90

o per singoli procedimenti

MODULO TRIBUTI monitoraggio 1mo sem.2016.pdf (496,9 KB)

credo (spero di aver capito il diverso “uso” delle due formule)
la stresso solo per una precisazione che mi dia conferma di aver ben interpretato:
nella comunicazione di avvio del procedimento per informare il destinatario degli strumenti legali a sua disposizione per agire in caso di inerzia io citerei sia l’art.3 comma 4 che l’art.2 comma 9-ter? E’ corretto?
e poi citare la formula “contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso presso il competente tribunale amministrativo regionale…ecc” . corretto?
grazie ancora, mi scusi per il disturbo e le auguro una buona domenica

1 Mi Piace

La prima parte è corretta, la seconda no.
L’avvio del procedimento NON è impugnabile essendo un atto che non va a ledere diritti o interessi legittimi

grazie per il chiarimento…ricordavo che tale formula non viene indicata in caso di comunicazione di preavviso di rigetto (ex 10bis) ma non negli altri casi
solo che a crearmi confusione è che negli esempi di avvio al procedimento nelle slides del corso e guardando in internet riportano oltre al riferimento all’articolo 3 comma 4 in riferimento al rimedi per inzerzia (anzi 4 bis anche se abrogato) riportano sempre
“Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo” …

1 Mi Piace