Comunicazione di avvio del procedimento

Buongiorno,
La comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata a:
Destinatari diretti (ok capito)
Coloro che per legge devono intervenire (per esempio chi?)
Eventuali terzi che possono ricevere un pregiudizio (sono i cd controinteressati? Per esempio chi? )

Grazie mille

Ciao Fabio,

  1. destinatari diretti: i destinatari dell’atto sono i soggetti nella cui sfera giuridica è destinata a prodursi la vicenda giuridica (tipica) determinata dall’esercizio del potere; si tratta dunque di titolari di interessi legittimi oppositivi o pretensivi.

  2. soggetti che per legge devono intervenire: sono in linea di massima enti pubblici.

Si tratta di quella categoria di enti e di organi che possono per legge intervenirvi, IN PARTICOLARE uffici ed enti pubblici portatori di interessi pubblici e diversi da quelli di cui è portatrice l’amministrazione procedente.
Il legislatore ha parlato di soggetti che per legge devono intervenirvi.
La giurisprudenza ha pensato di applicare restrittivamente questa categoria di soggetti per non aggravare il procedimento (Non aggravamento: principio fondamentale della 241).
Si pensi ad esempio a quelle Amministrazioni che devono rendere pareri, ovvero che devono porre in essere valutazioni tecniche (secondo gli art.16 e 17 della 241).

  1. soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali potrebbe derivare un pregiudizio dal provvedimento: si tratta di quei soggetti che sarebbero legittimati ad impugnare il provvedimento favorevole nei confronti del destinatario in quanto pregiudicati, e portatori di un interesse legittimo, dal provvedimento stesso.

Quindi: quei soggetti che hanno diritto alla “contro-rappresentazione”.

Ratio della norma: non ledere il principio di non-aggravamento del procedimento amministrativo.
Occorre, cioè, contemperare l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa con quella di efficienza.

Per esempio: in un provvedimento ablatorio quale l’espropriazione è chiaro che debba essere data comunicazione innanzitutto ai soggetti della categoria 1, in questo caso il proprietario del fondo che deve essere espropriato, ma occorrerà anche dare notizia della comunicazione d’avvio all’eventuale affittuario del fondo perché colui che svolge un’attività economica può subire pregiudizio da un provvedimento espropriativi pur non essendo proprietario. Quindi l’affittuario in questo caso è un contro-interessato.

Ancora: se la P.A. dovesse porre in essere un procedimento di rilascio di un’autorizzazione ad aprire un ristorante, deve essere notiziato anche un ristoratore posto nei pressi, perché è chiaro che il ristorante aperto precedentemente potrebbe subire un pregiudizio eventualmente anche risarcibile dalla P.A.

  1. La giurisprudenza ha anche detto che possono essere notiziati (e cadono in questa categoria) i soggetti e gli enti portatori di interessi diffusi (materia ambientale).

La comunicazione a questi soggetti si deduce anche dai successivi art.9 e 10 della 241/90 che disciplinano l’intervento nel procedimento anche a prescindere dall’avviso ex art.7. Si tratta di categoria senz’altro più problematica, giacché porta a distinguere tra legittimazione procedimentale e legittimazione processuale. In giurisprudenza si sostiene, infatti, che la prima è un quoad minus (qualcosa di meno) rispetto alla seconda.

Spero di aver fugato il dubbio.

Buono studio

Simona

Altroché se hai fugato il dubbio!

Grazie

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