"Comunicazione" di inizio attività

Buonasera,

avendo a che fare con alcune pratiche di Comunicazione di avvio di commercio all’ingrosso (ma non solo) dovrei chiarirmi le idee rispetto al regime amministrativo di comunicazione per cui chiedo delucidazioni a voi esperti.
Nello specifico nella L. 241/1990 non trovo riferimenti utili se non con riguardo al procedimento ordinario (cui segue autorizzazione o silenzio assenso) o SCIA. Tale regime amministrativo compare a seguito dei c.d. decreti SCIA 1 e SCIA 2 e nella Tabella A allegata al D.lgs. 222/2016.

Avrei necessità di capire con riguardo alla “Comunicazione”:

  • il provvedimento di richiesta di integrazione (una volta sola) con sospensione dei termini è attuabile anche per la Comunicazione?
  • il provvedimento di richiesta di conformazione con sospensione dei termini di cui alla L. 241/1990 art. 19 c. 3 è attuabile anche per la Comunicazione?
  • il provvedimento di divieto di prosecuzione è attuabile anche per la Comunicazione?
  • per la comunicazione ci sono dei termini entro cui le amministrazioni possono intervenire come ad es. per le SCIA (60gg per le commerciali e 30gg per le edilizie) e il SUAP può chiedere integrazione/conformazione/vietare l’attività (se plausibili)?

Grazie mille

più volte nel forum (vedi vecchio forum) abbiamo affrontato la questione che sollevi. Se l’istituto della SCIA ha una sua disciplina, quello della comunicazione no. La cosa si potrebbe risolvere con un regolamento comunale sul procedimento amministrativo o con singole disposizioni inserite nei vari regolamenti sul commercio ecc. A livello comunale, infatti, si potrebbe traslare l’art. 19, comma 3 anche a quelle attività il cui avvio è sottoposto a mera comunicazione. Magari specificando che nei casi in cui la “comunicazione” non afferisce ad un avvio attività, non si applica la stessa procedura. Ad esempio, la comunicazione di variazione della ragione sociale e simili: o è ricevibile o non è ricevibile.
Le procedure hanno elementi in comune (contengono una manifestazione di volontà o conoscenza dell’interessato, devono essere trasmesse quale “adempimento procedurale”, producono effetti “abilitativi”. Forse la comunicazione non proprio. La SCIA, a mente dell’art. 19 citato “sostituisce” un’autorizzazione, quindi, benché istituto non prevvedimentale, ha natura abilitativa: se non c’è SCIA l’attività è abusiva e deve essere disposta la chiusura. La comunicazione, invece, in qualche caso può essere anche postuma e, in genere, la sua omissione, produce una mera sanzione. Tuttavia, è sempre da vedere caso per caso.

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