E’ pervenuta, tramite SUAP, una comunicazione di subingresso per l’esercizio di struttura veterinaria in forma singola. Praticamente il veterinario X subentra (in affitto) al veterinario Y (titolare di studio con autorizzazione in corso di validità.
Chiedo:
per il subentro occorre un atto notarile?
Comunicazione di Subingresso nell’Esercizio di Struttura Veterinaria
CONTENUTO
Il subingresso rappresenta un passaggio di titolarità o gestione di una struttura veterinaria, come ambulatori e cliniche, a un nuovo esercente, senza interruzione dell’attività. Questa procedura è disciplinata da normative specifiche che richiedono una comunicazione preventiva all’ASL competente.
Secondo l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 193/2007, che attua il Regolamento CE 852/2004 in materia di igiene degli alimenti, e l’art. 79 del D.Lgs. 42/2022, che introduce il nuovo codice della sanità veterinaria, il subentrante deve seguire una serie di passaggi formali.
Procedura di Subingresso:
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Invio della comunicazione: Il nuovo titolare deve inviare un modulo all’ASL almeno 30 giorni prima dell’effettivo subingresso. Questo modulo, che può essere il modello tipo B allegato al DM Sanità 2/2/2006 o un modello regionale, deve contenere informazioni dettagliate sulla struttura e sul subentrante, comprese le qualifiche e l’iscrizione all’Albo professionale.
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Documenti da allegare: È necessario fornire una planimetria della struttura, un piano HACCP aggiornato, le autorizzazioni pregresse e una polizza di responsabilità civile.
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Controlli da parte dell’ASL: L’ASL effettuerà una verifica in loco. Se non ci sono problematiche, si applica il principio del silenzio-assenso, che consente di considerare la comunicazione accettata entro 60 giorni.
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Aggiornamenti amministrativi: È fondamentale procedere con l’aggiornamento dell’iscrizione al Registro delle Imprese e notificare il SUAP per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
CONCLUSIONI
Il subingresso in una struttura veterinaria è un processo regolato da norme precise che garantiscono la continuità dell’attività e la sicurezza sanitaria. È essenziale seguire scrupolosamente le procedure indicate per evitare problematiche legali e garantire una transizione fluida.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le procedure di subingresso è cruciale, poiché queste normative influenzano la gestione delle strutture veterinarie e la loro supervisione. La conoscenza delle leggi e delle procedure consente di svolgere un ruolo attivo e informato nel garantire la conformità e la sicurezza nel settore veterinario.
PAROLE CHIAVE
Subingresso, struttura veterinaria, ASL, comunicazione preventiva, D.Lgs. 193/2007, D.Lgs. 42/2022, HACCP, silenzio-assenso.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 193/2007 Gazzetta Ufficiale.
- D.Lgs. 42/2022 Gazzetta Ufficiale.
- Circolare Ministero della Salute 20/12/2013 n. 0028755.
- Linee guida FNOVI www.fnovi.it.
- Normative regionali specifiche (es. Lombardia: DGR 2023).

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In linea generale, la risposta è sì. Quando si parla di subingresso in una struttura (anche se professionale e in forma singola) tramite SUAP, ci si riferisce solitamente al trasferimento della disponibilità dell’attività e dei relativi titoli autorizzativi da un soggetto a un altro.
Ecco i punti fondamentali per inquadrare correttamente la questione:
1. La natura del contratto: Affitto d’Azienda
Nel tuo caso, il veterinario X subentra al veterinario Y in un’attività già avviata e autorizzata. Poiché non si tratta solo di affittare le “mura” (locazione immobiliare), ma di subentrare nell’organizzazione, nelle attrezzature e nell’autorizzazione sanitaria esistente, la fattispecie ricade nell’affitto di ramo d’azienda (o d’azienda).
Ai sensi dell’art. 2556 del Codice Civile, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento (affitto) dell’azienda devono essere provati per iscritto. Inoltre, per le imprese soggette a registrazione, tali contratti devono essere depositati per l’iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni, a cura di un notaio.
2. Perché serve l’atto notarile (o la scrittura privata autenticata)
Sebbene tra privati possa bastare una scrittura semplice, ai fini della pubblicità legale e della validità verso la Pubblica Amministrazione (e quindi per il SUAP), è necessario che l’atto abbia la forma della:
- Scrittura privata autenticata da un notaio;
- O dell’Atto pubblico.
Senza questo passaggio, l’atto non può essere iscritto in Camera di Commercio e, conseguentemente, il SUAP non avrebbe la certezza giuridica del titolo di possesso necessario per la voltura dell’autorizzazione sanitaria.
3. Eccezioni per lo “Studio Professionale” puro
Esiste una sottile distinzione giuridica tra “struttura veterinaria” (organizzata come impresa/studio autorizzato) e “semplice prestazione professionale”. Tuttavia:
- Se la struttura è soggetta ad autorizzazione sanitaria (come previsto dall’Accordo Stato-Regioni e dalle recepzioni regionali), essa è considerata un complesso organizzato.
- Il modello di subingresso del SUAP richiede obbligatoriamente gli estremi dell’atto di cessione o affitto (data, numero di repertorio notarile, registrazione).
Cosa deve verificare il SUAP
Nella pratica, quando ricevi la segnalazione di subingresso, dovresti controllare che nella modulistica siano indicati:
- Gli estremi dell’atto notarile (Repertorio/Raccolta).
- La prova della registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.
- La dichiarazione del subentrante del possesso dei requisiti morali e professionali (iscrizione all’Albo dei Veterinari).
Nota Bene: Se il veterinario X stesse semplicemente affittando i locali vuoti per aprirvi una nuova attività (partendo da zero con una nuova autorizzazione), basterebbe un normale contratto di locazione. Ma nel tuo caso, essendoci un subentro in un’autorizzazione esistente, l’atto formale di trasferimento della gestione è indispensabile.