Buongiorno,
Per sicurezza, è sorto il dubbio se nel territorio della Regione Toscana risulti ancora attuale ed obbligatorio da parte degli enti locali, trasmettere la consueta comunicazione al Questore, ai sensi dell’art. 86 del TULPS 1931 ed art. 9, comma 1, della Legge n. 287/1991, per tutte le SCIA e/o comunicazioni di avvio, subentro, cessazione e variazione che possano pervenire attraverso il portale SUAP regionale.
Nello specifico, la L.R.T. n. 62/2018 conferma all’art. 132, comma 1, lett. b, di disapplicare la normativa nazionale di cui alla Legge n. 287/1991, tra cui il predetto comma; pertanto sorgeva il dubbio se sussista ancora l’obbligatorietà della comunicazione ai fini dell’apparente tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Tutti i documenti trovati, tra cui la circolare ministeriale 557/PAS/U7021836/12000 sono piuttosto desueti; sarebbe stato più semplice se la normativa regionale richiamasse specificatamente l’obbligo o meno.