Comunicazione obbligatoria al Questore per somministrazione alimenti e bevande [Toscana]

Buongiorno,

Per sicurezza, è sorto il dubbio se nel territorio della Regione Toscana risulti ancora attuale ed obbligatorio da parte degli enti locali, trasmettere la consueta comunicazione al Questore, ai sensi dell’art. 86 del TULPS 1931 ed art. 9, comma 1, della Legge n. 287/1991, per tutte le SCIA e/o comunicazioni di avvio, subentro, cessazione e variazione che possano pervenire attraverso il portale SUAP regionale.

Nello specifico, la L.R.T. n. 62/2018 conferma all’art. 132, comma 1, lett. b, di disapplicare la normativa nazionale di cui alla Legge n. 287/1991, tra cui il predetto comma; pertanto sorgeva il dubbio se sussista ancora l’obbligatorietà della comunicazione ai fini dell’apparente tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tutti i documenti trovati, tra cui la circolare ministeriale 557/PAS/U7021836/12000 sono piuttosto desueti; sarebbe stato più semplice se la normativa regionale richiamasse specificatamente l’obbligo o meno.

L’obbligo è derivato dall’art. 8 c. 1 della L. 12/08/1993, n. 310, il quale dispone che “Il rilascio della autorizzazione all’esercizio di un’attività commerciale, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità di un’impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all’ubicazione dell’esercizio”.

Attendi comunque gli esperti della normativa Toscana.

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Mi associo alle parole di Alberto. La LR 92/2018 indica espressamente quali sono le disposizioni della legge 287/91 che continuano ad pplicarsi. Le altre non si applicano.

Il riferimento normativo indicato da Alberto è formalemnte in vigore. Nessuno lo fa e non vedo conseguenze dirette per l’omissione. Da notare che l’obbligo riguarda il segeratrio comunale.

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Grazie del riscontro; allora, per completezza, le tipologie di comunicazione che sarebbero di norma assoggettate all’informativa al Questore sono solo SCIA di avvio, subingressi e variazioni del legale rappresentante, non le cessazioni, se comprendo bene l’articolo in questione.

Comunque, se questa comunicazione viene perlopiù omessa, sarebbe oramai tempo di rimuoverla del tutto da qualsiasi disposizione legislativa.