Comunicazione periodica dei prezzi praticati al pubblico al MISE

Buongiorno
siamo in Regione Toscana. E’ pervenuto a questo ufficio un verbale con il quale viene contestato ad un gestore di impianto distributore di carburante la mancata comunicazione dei prezzi praticati al pubblico al ministero dello sviluppo Economico ai sensi della legge 99/2009.
La legge n.99/2009 all’art.51 comma 3 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” prescrive che in caso di emissione della comunicazione del prezzo dei carburanti effettivamente praticato da parte dei distributori si applica la sanzione di cui all’art. 22 comma 3 del D.Lgs 114/1998.
Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.Lgs 114/98 l’autorità competente per la sanzione è il sindaco e la sanzione va da lire 1000.000 a 6.000.000. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta.

Con l’entrata in vigore della legge sul commercio della RT n. 62/2018 cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’ articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), fatti salvi gli
articoli:

  1. 10, comma 1, lettera a), ultimo periodo;
  2. 15, commi 7, 8 e 9;
  3. 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’articolo 56 del d.m. industria 375/1988;
  4. 28, comma 17;
  5. 30, comma 5.

Quindi l’articolo 22 che prevede la sanzione viene disapplicato.
Come dobbiamo interpretare tale disapplicazione? Credo che la comunicazione dei prezzi al mise sia una misura volta a tutelare il consumatore e la concorrenza quindi materia esclusiva dello stato.
E’ comunque possibile procedere a sanzionare il gestore giustificando che la materia della concorrenza e della tutela del consumatore sono di competenza esclusivamente statale ?
Vi ringrazio.

E’ vero che il d.lgs. n. 114/98 è disapplicato fatte salve le specificazioni che hai citato ma qua siamo di fronte ad una norma statale, la legge n. 99/2009 che è applicabile. Tale legge sanziona l’omissione della comunicazione dei prezzi. Il fatto che la sanzione sia prevista in combinato disposto con d.lgs. n. 114/98 non fa venire meno la sua applicabilità. Ciò che è applicabile è l’art. 51, comma 3 della legge 99/2009. Il rimando alla sanzione di cui all’art. 22 ciato è solo un modo come un altro di prevedere l’ammontare da irrogare.
P.S. l’irrogazione della sanzione è nella competenza dirigenziale. Il sindaco era nominato nel 1998, dopo il d.lgs. n. 267/00 non ci sono dubbi

vedi qua una circolare del 2014 - nota 21 gennaio 2014, n. 9506: