Comunicazione subcontratti art. 119 comma 2 d.lgs. 36/2023

Nell’ ambito dell’ obbligo di comunicazione dei subcontratti che non sono subappalti ai sensi dell’ art. 119, comma 2, ultimo capoverso di.lgs. 36/23 si chiede se, nel caso di un contratto principale di lavori, debbano essere comunicati solo i sub-contratti di fornitura con impiego manodopera che non superano le soglie del 2% dell’ importo contrattuale o 100.000€ e 50% di manodopera, oppure anche i semplici contratti di fornitura senza manodopera stipulati dall’ appaltatore per l’acquisto di beni inseriti nella propria autonoma organizzazione di impresa.

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omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Nell’ambito degli appalti pubblici, la normativa italiana ha introdotto specifiche disposizioni per regolamentare il subappalto e le comunicazioni obbligatorie relative ai subcontratti che non rientrano nella definizione di subappalto. Queste disposizioni sono finalizzate a garantire trasparenza e tracciabilità nelle catene di fornitura e subfornitura all’interno dei contratti pubblici.

Il Decreto Legislativo 50/2016, noto come Codice dei Contratti Pubblici, è stato sostituito dal Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), che ha introdotto modifiche significative in materia di appalti pubblici, inclusa la gestione dei subcontratti.

Secondo l’art. 119, comma 2, ultimo capoverso del D.Lgs. 36/2023, vi è l’obbligo di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente committente i subcontratti che non sono qualificabili come subappalti. Questo obbligo di comunicazione riguarda specificamente i subcontratti di fornitura che prevedono l’impiego di manodopera e che superano determinate soglie (il 2% dell’importo contrattuale o 100.000 euro) e che prevedono l’impiego di manodopera per oltre il 50% del valore del subcontratto.

Per quanto riguarda i semplici contratti di fornitura senza impiego di manodopera, stipulati dall’appaltatore per l’acquisto di beni da inserire nella propria organizzazione di impresa, questi non rientrano nell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 119, in quanto non implicano l’uso di manodopera esterna all’organizzazione dell’appaltatore. La normativa mira a monitorare e garantire la trasparenza nelle situazioni in cui vi è un impiego significativo di manodopera esterna, che potrebbe avere implicazioni sul rispetto delle condizioni di lavoro, sulla sicurezza e su altri aspetti rilevanti del contratto di appalto.

Esempio concreto:
Se un’impresa appaltatrice acquista materiali da costruzione da un fornitore senza che questo comporti l’impiego di manodopera fornita dal fornitore per l’installazione o l’integrazione di tali materiali, tale acquisto non necessita di essere comunicato come subcontratto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Conclusione sintetica:
I semplici contratti di fornitura senza impiego di manodopera, stipulati dall’appaltatore per l’acquisto di beni da inserire nella propria organizzazione, non rientrano nell’obbligo di comunicazione dei subcontratti previsto dall’art. 119, comma 2, ultimo capoverso del D.Lgs. 36/2023. L’obbligo di comunicazione si applica ai subcontratti che prevedono l’impiego di manodopera e che superano determinate soglie.

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