Buongiorno,
Regione Toscana…
E’ giunta al SUAP una comunicazione di subingresso per affitto di ramo d’azienda relativa alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno di uno stabilimento balneare.
Dai controlli interni all’ente l’ufficio edilizia privata ha evidenziato l’assenza del certificato di agibilità del fabbricato.
Come istruttore SUAP ho provveduto a comunicare ai diretti interessati la mancanza di tale documento presso gli uffici comunali rilasciando un tempo pari a 30 gg per l’integrazione della pratica.
I termini scadono domani e nonostante le telefonate di cortesia ho la sensazione che la pratica non verra’ integrata nei tempi richiesti.
Come ci dobbiamo comportare secondo voi?
Dobbiamo procedere con un provvedimento di chiusura dell’attivita’?
Qualora venga richiesta una proproga dei termini ritenete opportuno concederla?
Vi ringrazio per l’attenzione,
saluti
Avresti dovuto applicare l’art. 19, comma 3 della legge 241/90 e non procedere con una richiesta di integrazioni.
L’art. 19, comma 3 della legge 241/90 si applica quando la PA competente ha rilevato la mancanza dei requisiti legali per l’esercizio dell’attività. Sono i requisiti oggetti/soggettivi in riferimento all’esercizio dell’attività. Ad esempio: manca il requisito professionale, manca l’agibilità, la superficie è maggiore di quella prevista, ecc…
Quindi, un conto è la correttezza formale della SCIA e un conto è l’accertamento dei requisiti. La correttezza formale prescinde dall’accertamento dei requisiti. Quando la SCIA è completa, e ricevibile, allora si verifica il possesso dei requisiti oggettivi/soggettivi.
Nel tuo caso, non si tratta di una integrazione perché la SCIA era carente di un allegato o simili. Anche in questo caso, la procedura corrette sarebbe quella di rigettare la SCIA incompleta anche perché il privato, un attimo dopo, può presentarne un’altra completa e, nei fatti, la cosa è indolore. Nel tuo caso hai verificato che mana un requisito necessario all’esercizio dell’attività. La giurisprudenza è costante, vedi, ad esempio: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Il-negozio-privo-di-agibilita-deve-chiudere/
Data la mancanza di un requisito essenziale e dato che hai già provato a rimediare, io procederei con la chiusura diretta dato che non è possibile la conformazione. Al limite puoi optare il caso 2c (vedi sotto)
In sintesi:
Se la SCIA è ricevibile la PA può:
- accertare la presenza dei requisiti e presupposti di legge;
- accertare la carenza dei requisiti:
2.a - provvedimento istantaneo di divieto prosecuzione entro 60gg quando non sia possibile la conformazione.
2.b - provvedimento di divieto prosecuzione attività con condizione sospensiva dell’efficacia dello stesso. Il provvedimento riporta le prescrizioni da soddisfare entro un termine di 30 o più gg – alla scadenza del termine l’attività è vietata di per sé (i requisiti non c’erano fin dall’inizio – l’eventuale ottemperamento elimina il divieto).
2.c - come 2.b, al quale si aggiunge la sospensione dell’attività intrapresa all’emissione del provvedimento in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale
La mancata presentazione della segnalazione di agibilità (quando prevista) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464 (art. 24 c. 2 DPR 380/2001).
Ergo se non è stata presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (o rilasciato il certificato per pratiche ante SCA) ma l’immobile possiede i requisiti di agibilità oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 si deve adottare sempre un provvedimento di diniego?
O solo se i locali sono privi dei requisiti di agibilità e quindi a seguito di dichiarazione di inagibilità ex art. 26 TU Edilizia?
Grazie
Difficile rispondere. Se il servizio commercio riceve una nota del servizio urbanistica dove di afferma che l’immobile non è agibile, ritengo che debba ulteriormente approfondire: non è agibilità e l’attività non può essere esercitata. La palla passa al privato che si attiverà con mera presentazione di quanto omesso oppure con una serie di interventi che potrebbero portare sì all’agilità ma solo dopo opere, cambi d’uso e relative autorizzazioni edilizie / paesaggistiche per lo svolgimento di dette opere.