In generale, a fronte di un trasferimento di azienda senza modifiche all’esercizio dell’attività (presupposto afferente al diritto privato), dal lato amministrativo questo si sostanzia in una “comunicazione” di subingresso. Neppure una SCIA ma solo una mera comunicazione che, con efficacia immediata, assolve a tutte le valenze abilitative. Se Tizio comunica il subingresso nel ramo di azienda di Caio, ai fini amministrativi c’è continuità di esercizio e abilitativa, è come se fosse una mera sostituzione soggettiva: tutto ciò che giuridicamente gravita sul qual ramo d’azienda resta in piedi senza modifiche. La PA si limita a verificare i requisiti personale del subentrante e, nel caso, intervenire in via ostativa se non li avesse.
Eventuali prese d’atto o formali volture sono un di più che non hanno valore provvedimentale dato che il soggetto è già abilitato con la comunicazione ad efficacia immediata. Per il comune è, nei fatti, un problema di back-office nel tracciare la variazione della concessione a seguito della comunicazione.
Per i principi in merito vedi anche il d.lgs. n. 126/2016, oltre che il d.lgs.n 222/2016