Anche io sono del parere che il trasferimento di azienda trasli all’acquirente / affittuario la situazione giuridica complessiva che gravitava intorno all’azienda cedente, ivi compresa quella afferente ai limiti delle vendite sottocosto. Inoltre, la norma parla di “esercizio”. Vedi l’art. 1 del DPR 218/2001: … un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva… Il criterio è oggettivo, non soggettivo.
Tuttavia, proprio in funzione dell’esercizio in quanto luogo dotato di insegna, si può vedere se sarebbe ammissibile ina delle ipotesi straordinarie di cui all’art. 2, comma 2 dello stesso DPR.
Questo è il mio parere. Benché sul tema le risoluzioni siano molteplici, non ho trovato quella sul punto specifico, vedi:
Vedi anche la circolare n. 3528/C del 24/10/2001